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Il  fenomeno Cyberbullismo e la norma a tutela dei minori

Il fenomeno Cyberbullismo e la norma a tutela dei minori

Che cos’è il Cyberbullismo

Il cyberbullismo è “qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo” (cfr. L. 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”).

Purtroppo, nell’era digitale in cui ci troviamo, spesso i giovani – presso i quali il fenomeno è prevalentemente diffuso – non comprendono che il danno di queste attività è molto elevato, e che prima che si riesca a cancellare un documento dalla rete esso sarà già stato riprodotto, condiviso e diffuso più volte in tutto il mondo.


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La norma “anti cyberbullismo”

A tutela delle vittime di queste attività è stata emanata la legge 71/2017 che consente di chiedere la cancellazione, la rimozione, il blocco, l’oscuramento e l’anonimizzazione di questi documenti e dei loro contenuti. Vale a dire che si può ottenere l’eliminazione di foto, video, file audio, pagine web, post, ecc. che risultino imbarazzanti, offensivi, minacciosi. La novità è che questa norma consente al minore di segnalare il sopruso senza intermediari, in totale autonomia e, quindi, senza che debba avere paura o provare vergogna.

Al verificarsi di un simile evento si può quindi chiedere al titolare del trattamento (vale a dire al sito internet, alla pagina web, al social network dove è avvenuta la pubblicazione) di cancellare il documento in questione e le relative informazioni che possono ricondurre alla vittima. La richiesta può essere inviata anche dal minore, purché abbia compiuto 14 anni, ovvero dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Il titolare del trattamento ha l’obbligo di prendere in carico la richiesta entro 24 ore, e di procedere alla rimozione/blocco del materiale in questione. Qualora il titolare del trattamento non provveda come sopra indicato, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali attraverso una semplice mail da inviare all’indirizzo [email protected], recapitando il modulo scaricabile dal sito del garante stesso. L’ufficio del Garante provvederà ad esaudirla entro le successive 48 ore, prescrivendo la rimozione dei contenuti incriminati.

Le responsabilità dei genitori

Non è da sottovalutare che i genitori di un minore che si è reso responsabile di atti di cyberbullismo nei confronti di un suo coetaneo, rispondono di tale azione e – ai sensi dell’ex art. 2048, co.1. codice civile – possono essere ritenuti responsabili della c.d. “culpa in vigilando ed in educando”. Per essere sollevati da ogni responsabilità, i genitori dovranno infatti dimostrare – ai sensi del comma 3 del predetto articolo di legge – di non aver potuto impedire il fatto, “dovendosi con ciò intendere che gli stessi abbiano integralmente adempiuto al dovere di educare la prole attraverso lo sviluppo nella stessa di una adeguata capacità critica e di discernimento”. Diversamente risponderanno del danno in termini di pregiudizio, riservatezza, reputazione, onore, immagine, ecc. che la pubblicazione ha arrecato al bullizzato.