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Arrestati, assolti e risarciti, ma il web parla ancora di loro. La Cassazione si esprime sul diritto all’oblio

Arrestati, assolti e risarciti, ma il web parla ancora di loro. La Cassazione si esprime sul diritto all’oblio

Diritto di cronaca e diritto all’oblio

Il diritto di cronaca consiste nel diritto a pubblicare tutto ciò che è collegato a fatti e avvenimenti di interesse pubblico o che accadono in pubblico, ed è incluso nell’ordinamento italiano tra le libertà di manifestazione del pensiero. Il diritto all’oblio è invece una particolare forma di garanzia che prevede la non diffusione di informazioni che possono ledere l’onore di una persona, e generalmente si esercita con particolare riguardo alle vicende giudiziarie.

Questi due diritti sono spesso in antitesi. Si verifica quasi ogni giorno, infatti, la necessità di riportare notizie di interesse giudiziario rivelando nomi, fatti e circostanze senza preoccuparsi della riservatezza dei protagonisti. Altrettanto frequentemente, però, accade che gli attori delle vicende narrate vengano poi riconosciuti come estranei ai fatti giudiziari loro contestati, siano assolti e risarciti.

Nell’era di internet restano però indelebili tracce delle loro vicende. Succede spesso, infatti, che in rete si trovi solo la notizia iniziale, vale a dire quella del coinvolgimento in una “brutta storia”. Ciò significa che la gogna mediatica prosegue anche a fatti conclusi e nonostante la estraneità dei protagonisti.

Il 27 gennaio è stata pubblicata la proposta di legge numero 632 che prevede le “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”, molto ben illustrata nell’articolo “Sbatti il mostro in prima pagina anche quando è stato assolto” a firma dall’avvocato Riccardo Radi.

In attesa che il legislatore legiferi sul punto, la Cassazione – a seguito della vicenda giudiziaria di seguito narrata – si è pronunciata con l’ordinanza numero 2893 depositata il 31 gennaio 2023, cercando di individuare un giusto bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza.

La vicenza

Due politici locali del comune di Torre del Greco sono stati arrestati su ordine del GIP di Napoli per i reati di concussione, peculato e falso ideologico di pubblico ufficiale in atto pubblico. La vicenda ha avuto una forte risonanza sulla stampa locale e nazionale. Al termine del processo i due sono stati entrambi assolti “perché il fatto non sussiste”, ed hanno ottenuto un indennizzo per l’ingiusta detenzione e per il danno di immagine provocato dalle notizie ampiamente riportate dalla stampa e relative al loro arresto.

Successivamente, i due hanno scoperto che i loro nomi e la loro vicenda giudiziaria, inevitabilmente associati tra loro, erano ancora presenti in rete e facilmente consultabili sia su alcune testate giornalistiche online sia presso un’agenzia di stampa. Hanno così richiesto la deindicizzazione e contestuale anonimizzazione e pseudonomizzazione dei loro identificativi, unitamente all’aggiornamento della notizia attraverso l’inserimento delle sentenze di assoluzione e dell’ordinanza di ingiusta detenzione.

Il bilanciamento dei diritti

L’attività del motore di ricerca consiste nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su internet, nell’indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti del web secondo un determinato ordine di preferenza.

Motori di ricerca e trattamento dei dati personali

Tale attività deve essere qualificata come trattamento dei dati personali qualora le informazioni contengano dati personali di cui il gestore del motore di ricerca è responsabile. Questi è obbligato ad eliminare, dall’elenco dei risultati conseguenti ad una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a quella persona. Ciò deve essere fatto anche nel caso in cui tali nomi o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellate dalle pagine web, nonostante la loro pubblicazione sia di per sé lecita.

Si deve, quindi, verificare se l’interessato abbia diritto a che l’informazione in questione non sia più collegata al suo nome e messa a disposizione del grande pubblico. Tale diritto prevale non soltanto nei confronti del gestore del motore di ricerca, ma anche del pubblico ad accedere all’informazione. Fa eccezione, però, l’ipotesi in cui gli interessati ricoprano cariche pubbliche, giacché l’ingerenza nei diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso all’informazione.

Diritto all’oblio e diritto all’informazione

Il diritto all’oblio, collegato alla riservatezza e all’identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettiva all’informazione. Ciò significa che la deindicizzazione dell’articolo dal motore di ricerca è doverosa quando l’interessato non rivesta la qualità di personaggio pubblico noto a livello nazionale. E ciò si spiega perché il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza a causa della ripubblicazione di una notizia relativa a fatti passati.

La notizia, però, di per sé non può essere cancellata del tutto. Il diritto all’anonimato deve infatti essere posto in bilanciamento con il diritto del pubblico a conoscere il fatto, e quindi con il diritto di cronaca e conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica. Per tale ragione, in caso di notizia pubblicata sul web, l’interessato può trovare soddisfazione nella deindicizzazione della stessa e dell’articolo dai motori di ricerca.

La sentenza

La vicenda in questione, come molte altre, riguarda però l’archivio storico on line di un quotidiano che, per sua natura, deve conservare esattamente la memoria degli articoli a suo tempo legittimamente pubblicati nell’esercizio del diritto di cronaca giornalistica per l’interesse pubblico che circondava la vicenda.

Di contro sussiste la altrettanto legittima aspirazione delle persone coinvolte in quei fatti e in quella indagine, una volta cessato il clamore e l’interesse pubblico per il decorso del tempo, a non vedersi consegnati al ricordo collettivo in quei termini, soprattutto all’esito di un processo penale concluso il quale sono stati riconosciuti estranei ai fatti ed assolti da ogni responsabilità.

Rischio amplificato dalla potenza evocatrice dei motori di ricerca che, tramite il collegamento alle loro generalità, permette con estrema facilità di rinvenire in rete la traccia di quelle notizie e di quegli articoli. Si delinea, quindi, un conflitto tra gli interessi in gioco e si pone il problema del necessario bilanciamento fra il diritto all’informazione, ovvero alla conservazione dell’archivio storico delle informazioni pubblicate, e il diritto degli interessati a veder calare il velo dell’oblio sulle loro vicende giudiziarie.

Gli interessati non possono ottenere la cancellazione dall’archivio di un giornale on-line. La creazione di una memoria collettiva calibrata sugli accadimenti di cronaca e con finalità storico-sociale non può dirsi snaturata dal carattere digitale del mezzo. Alla eliminazione della notizia dall’archivio on-line deve riconoscersi la stessa forza che avrebbe l’atto di strappare una pagina di un numero di un giornale custodito nell’archivio cartaceo. La deindicizzazione rappresenta il rimedio atto ad evitare che il nome della persona sia associato dal motore di ricerca ai fatti di cui internet continua a conservare memoria, e in tal modo asseconda il diritto della persona a non essere trovata facilmente sulla rete. Tale misura, però, non elimina l’articolo originario.

La normativa GDPR

In generale, sensi dell’articolo 17 del GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Fanno eccezione, però, i casi in cui il trattamento è necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, oppure per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica (https://gdpr-info.eu/art-17-gdpr/).

Non essendo quindi sufficiente la deindicizzazione e ritenendo eccessiva la cancellazione o modifica dell’articolo di stampa, i giudici hanno ritenuto equa “l’apposizione di una nota informativa volta a dar conto del successivo esito dei procedimenti giudiziari con l’assoluzione degli interessati e il risarcimento del danno per ingiusta detenzione. In tal modo l’identità dell’articolo, che in sé e per sé rimane intonso, è adeguatamente preservata a fini di ricerca storico-documentaristica, ma al contempo vengono rispettati i fondamentali principi di minimizzazione ed esattezza sopra illustrati” (cfr. Cassazione, ordinanza numero 2893 depositata il 31 gennaio 2023).

Come esercitare il diritto all’oblio

La regola fondamentale per ogni bilanciamento di diritti richiede la valutazione comparativa della gravità del sacrificio imposto agli interessi in conflitto. Bisogna accertare la normale tollerabilità di una ingerenza nel diritto altrui anche alla luce dei costi necessari per prevenirla.

Giuseppe Rabita, presidente della Leonardo Intelligence, ci illustra il procedimento:

Verificata l’esistenza del diritto all’oblio, è necessario rivolgersi ai singoli gestori dei vari motori di ricerca per ottenere la deindicizzazione del nome connesso alla specifica vicenda, indicando con esatta precisione i link di riferimento. In questo modo non sarà più possibile, inserendo i dati di una persona, associarla a quei fatti. Per l’aggiornamento degli articoli on-line, è invece necessario rivolgersi alla testata giornalistica e chiedere che sia gratuitamente inserita una nota in calce all’articolo che aggiorni la vicenda giudiziaria, così da prevenire un consistente pregiudizio nei confronti dell’interessato.