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Reddito di cittadinanza: le nuove regole dal 1° settembre

Reddito di cittadinanza: le nuove regole dal 1° settembre

Primi Dettagli sulla Nuova Misura di Inclusione Attiva del Governo Meloni per il 2023: Sostituzione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza

A partire dal 1° settembre 2023, il Reddito e la Pensione di Cittadinanza saranno sostituiti dalla “Mia“, la nuova misura per l’inclusione attiva.

Questa è la principale disposizione contenuta nella prima bozza di decreto attuativo del nuovo sussidio contro la povertà, annunziato dal Governo Meloni all’inizio dell’anno.

Rispetto all’attuale Reddito di Cittadinanza, il nuovo sussidio comporta una riduzione dei benefici per gli attuali percettori ultra 67enni della Pensione di Cittadinanza e per le famiglie con figli idonei all’assegno unico. Inoltre, le platee dei potenziali beneficiari subiranno una riduzione, con la soglia ISEE che passa dagli attuali 9.360 euro dell’RdC a 7.200 euro.

I destinatari

La nuova misura presenta somiglianze con il Reddito di Cittadinanza, consistendo in un aiuto economico erogato attraverso una carta di pagamento elettronica ricaricabile, nota come “Carta Mia”, destinata al nucleo familiare. La Mia potrà essere richiesta da cittadini dell’Unione Europea o dai loro familiari che abbiano il diritto di soggiorno o il diritto di soggiorno permanente. Anche cittadini di paesi terzi con il permesso di soggiorno UE per soggiornanti a lungo termine possono fare richiesta. Durante la presentazione della domanda, è necessario dimostrare la residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera ininterrotta.

Il beneficio sarà assegnato a due categorie di nuclei familiari:

  • Nuclei familiari con almeno un componente disabile, minorenne o con almeno 60 anni di età;
  • Nuclei familiari senza componenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni di età.

Requisiti Economici

L’accesso alla Mia è determinato da un ISEE relativo al nucleo familiare che presenta domanda, pari a 7.200 euro (rispetto ai 9.360 euro dell’RdC), e un reddito familiare non superiore a 6.000 euro, da moltiplicare per la cosiddetta “scala di equivalenza”, un parametro legato alla composizione numerica del nucleo familiare. Inoltre, il valore del patrimonio immobiliare diverso dalla residenza principale non deve superare i 30.000 euro (come nell’RdC), mentre il valore della residenza principale ai fini IMU non deve superare i 150.000 euro (una restrizione non presente nell’RdC). Il valore del patrimonio mobiliare, definito a fini ISEE, non può superare i 6.000 euro, con un aumento di 2.000 euro per ogni componente del nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro. Questo massimale può incrementarsi di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo (con ulteriori aumenti di 5.000 euro per ciascun componente con disabilità e di 7.500 euro per coloro in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza).

Il Beneficio

Il beneficio consiste in un’integrazione al reddito familiare fino a 6.000 euro annui (da adeguare con la “scala di equivalenza”). Nello specifico, la soglia cresce del 40% per ogni componente maggiorenne che non usufruisce dell’assegno unico, fino a un massimo del 220% per componenti in condizioni di grave disabilità o non autosufficienza. I figli minori (a differenza dell’RdC) non vengono inclusi nella scala di equivalenza, in quanto percepiscono l’assegno unico. In questo caso, per ogni figlio viene assegnato un importo mensile della Mia pari a 50 euro. Inoltre, non è prevista alcuna integrazione per affitti o mutui per la prima casa.

L’importo del beneficio è graduato a seconda delle due categorie di beneficiari:

  • Nuclei familiari con almeno un componente disabile, minorenne o con almeno 60 anni di età, spetta al 100%, cioè l’intero importo calcolato sopra;
  • Nuclei familiari senza componenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni di età, spetta al 75% dell’importo calcolato, ovvero con una riduzione del 25%.

La Durata

Anche la durata del sussidio è soggetta a modifiche. L’RdC spetta per 18 mesi e può essere rinnovato per altri 18 mesi dopo un mese di interruzione. Per la Mia, è necessario fare la distinzione:

  • Nuclei con almeno un componente disabile, minorenne o con almeno 60 anni di età, spetta per 18 mesi e può essere rinnovato successivamente per 12 mesi, con uno stop di un mese ogni volta;
  • Nuclei senza componenti disabili, minorenni o con almeno 60 anni di età, spetta per 12 mesi e può essere rinnovato una sola volta per 6 mesi, con uno stop di un mese. Successivamente, è necessaria un’interruzione di 18 mesi, dopo la quale è possibile presentare una nuova domanda.

Decadenza

Per perdere il beneficio, è sufficiente rifiutare la prima offerta di lavoro congrua (mentre nell’RdC la decadenza scatta dopo il secondo rifiuto). Si tratta di un’offerta di lavoro a tempo indeterminato o determinato, incluso il lavoro a tempo determinato tramite agenzie, con una durata non inferiore a 3 mesi, entro una distanza di 80 km dal luogo di residenza. Una volta decaduto, la richiesta per la Mia può essere ripresentata dopo un’interruzione di almeno 18 mesi.