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Niente licenziamento ai sensi della legge 104 quando il lavoratore esce per fare commissioni all’invalido

Niente licenziamento ai sensi della legge 104 quando il lavoratore esce per fare commissioni all’invalido

La legge 104 in ambito lavorativo

La legge 104 è una normativa quadro che contiene disposizioni in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Essa consente ai lavoratori che abbiano famigliari in particolari condizioni di fruire di tre giorni al mese (che gli saranno retribuiti) per assistere il famigliare bisognoso.

La vicenda

Una lavoratrice è stata licenziata dal suo lavoro di cassiera con contratto a tempo indeterminato perché – mentre stava usufruendo dei permessi di cui alla legge 104/92 ottenuti per assistere la madre disabile – ha espletato attività apparentemente diverse dall’assistenza, violando così i doveri di correttezza e buona fede, nonché gli obblighi di diligenza e fedeltà all’azienda, tanto da rendere il suo comportamento idoneo alla rescissione del contratto di lavoro.

Quanto precede perché dall’istruttoria e dalle testimonianze è emerso che, in un dato giorno, l’interessata non si era affatto presa cura della madre, che era stata invece affidata ad una amica. In sede di appello, la donna è stata reintegrata presso il luogo di lavoro, con tanto di risarcimento del danno.

La sentenza

Con sentenza numero 8326 depositata il 23 marzo 2023, la Cassazione ha confermato la reintegra ed il risarcimento del danno. Infatti, da una più approfondita analisi è emerso che la donna aveva curato gli interessi della madre anche quando era all’esterno dell’abitazione: facendo la spesa, sbrigando pratiche, rifornendo di carburante l’autovettura, acquistando capi di abbigliamento per la stessa. Attività che difficilmente potevano essere delegate a terzi, anche dietro pagamento di un compenso.

La Corte ha evidenziato che i permessi sono giornalieri, e non su base oraria, e possono essere fruiti a condizione che il beneficiario dell’assistenza non sia ricoverato a tempo pieno. La tipologia di assistenza non è però specificata, ed essa non va intesa come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona bisognosa. La cura di un congiunto affetto da menomazioni psico-fisiche, ed incapace di provvedere alle esigenze fondamentali di vita, spesso richiede interventi diversificati, non implicanti la vicinanza allo stesso.

Legge 104: come comportarsi

Il lavoratore non deve quindi necessariamente assistere in via diretta il congiunto beneficiario dell’assistenza, ma può anche farlo in modo indiretto, compiendo azioni a suo beneficio senza che questi sia presente. È appunto il caso del disbrigo di commissioni, dell’esecuzione di adempimenti, ecc.

Commette invece una violazione – tanto importante da giustificare il licenziamento – il lavoratore che si dedica a proprie attività che nessun beneficio apportano al congiunto da assistere. Infatti, per pacifica giurisprudenza può costituire giusta causa di licenziamento solo l’utilizzo, da parte del lavoratore che fruisca di permessi 104, in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per il quale il beneficio è concesso (Cassazione 4984/2014; Cassazione 8784/2015; Cassazione 5574/2016; Cassazione 9749/2016; Cassazione 23891/2018; Cassazione 8310/2019).

L’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il soddisfacimento cui il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela.

Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto.