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Scadenza contratto durante la maternità: cosa succede alla lavoratrice e quali sono i suoi diritti?

Scadenza contratto durante la maternità: cosa succede alla lavoratrice e quali sono i suoi diritti?

La questione relativa alla possibilità che la scadenza di un contratto a tempo determinato comporti l’interruzione del congedo di maternità, rappresenta un tema di grande rilevanza per le lavoratrici che si trovano in questa particolare condizione.

Tuttavia, è importante sottolineare che la normativa italiana prevede specifiche tutele per le lavoratrici che si trovano in questa situazione. In particolare, la legge stabilisce che il congedo di maternità continua ad essere erogato fino alla sua naturale scadenza, anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Per approfondimenti:

In questo modo, la lavoratrice a tempo determinato che si trova in congedo di maternità non subisce alcuna interruzione nel pagamento dell’indennità, nemmeno in caso di scadenza del contratto di lavoro.

È importante sottolineare, inoltre, che in alcuni casi l’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici che hanno perso il lavoro prima dell’inizio del periodo di astensione.

In ogni caso, l’iter per ottenere l’indennità di maternità può essere complesso e richiedere un’attenta valutazione delle diverse normative applicabili. Pertanto, è sempre consigliabile rivolgersi ad un professionista esperto in materia di diritto del lavoro e previdenziale per ricevere un supporto adeguato e un’assistenza qualificata.

Contratto di lavoro scaduto: cosa fare

Consideriamo il caso di una lavoratrice che ha un contratto a termine che scade a novembre 2022 e che dovrebbe partorire a dicembre. Il congedo di maternità, che di solito dura 5 mesi, di cui 2 prima del parto e 3 dopo, inizierebbe a ottobre e terminerebbe a marzo. Ma cosa succede se il rapporto di lavoro si interrompe durante questo periodo? Non c’è da preoccuparsi, poiché la normativa tutela le lavoratrici a tempo determinato.

Tuttavia, non c’è alcun obbligo per il datore di lavoro di rinnovare il contratto in scadenza, anche se non può licenziare una lavoratrice in gravidanza. Di conseguenza, una lavoratrice in gravidanza potrebbe non vedere rinnovato il suo contratto.

Per questo motivo, è stato necessario stabilire che, in ogni caso, l’indennità di congedo viene pagata fino alla scadenza naturale del contratto. Questo è confermato dal “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (D.lgs 151/2001), che precisa che “l’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità”.

Quindi, la lavoratrice non deve preoccuparsi per la cessazione del contratto durante il periodo di maternità, poiché in ogni caso continua a fruire dell’indennità sostitutiva. Tuttavia, se il periodo di congedo in cui la lavoratrice è ancora sotto contratto, sarà il datore di lavoro a riconoscere in busta paga i compensi dovuti. Invece, per il periodo successivo, sarà l’INPS a corrispondere direttamente l’indennità alla lavoratrice.

La lavoratrice potrà scegliere di ricevere l’indennità di maternità tramite bonifico domiciliato in posta, oppure tramite accredito diretto su conto corrente.

Cosa fare se il contratto è scaduto per ottenere il conedo di maternità

È importante sottolineare che la continuità del congedo di maternità non avviene in automatico. In questo caso, la lavoratrice dovrà presentare una doppia domanda all’Inps.

La prima richiesta deve essere presentata per il periodo di durata del contratto a tempo determinato, indicando la durata del congedo che si intende fruire entro la data di scadenza del rapporto di lavoro.

La seconda domanda, invece, deve essere presentata alla scadenza del contratto e deve indicare i giorni di congedo di maternità rimanenti. In questo caso, sarà l’Inps a corrispondere direttamente il compenso spettante per il periodo di astensione obbligatoria che rimane da fruire.

Scadenza del contratto durante la maternità anticipata

È importante sottolineare che la situazione della lavoratrice il cui contratto scade durante il periodo di astensione dal lavoro per gravidanza a rischio dipende dalla motivazione che ha portato all’astensione anticipata. Se l’astensione è dovuta a motivi di salute, l’Inps continuerà a erogare l’indennità anche dopo la scadenza del contratto di lavoro, e si potrà accedere al congedo di maternità obbligatoria due mesi prima della data presunta del parto.

Al contrario, se l’astensione anticipata è dovuta al tipo di lavoro svolto dalla lavoratrice che mette a rischio la gravidanza, il pagamento dell’indennità si interrompe alla cessazione del contratto. In questo caso, la lavoratrice potrà accedere al congedo di maternità obbligatoria solo se, al momento della nascita del bambino, rispetta i requisiti normalmente richiesti per le disoccupate.

In entrambi i casi, è importante contattare l’Inps per ottenere informazioni specifiche sulle procedure da seguire e sui diritti a cui si ha diritto.

Contratto scaduto prima del congedo: cosa succede?

Le donne che si trovano in situazione di disoccupazione prima dell’inizio del congedo di maternità possono comunque avere diritto all’indennità sostitutiva. Tuttavia, esistono alcune condizioni da rispettare. Ad esempio, se tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e l’inizio del congedo non sono trascorsi più di 60 giorni, la lavoratrice ha diritto all’indennità. In questo caso, il congedo di maternità scatta almeno 5 mesi prima della data presunta del parto.

Inoltre, se il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine, ma la ex lavoratrice risulta titolare dell’indennità di disoccupazione Naspi, la maternità prende il posto della Naspi e la Naspi tornerà ad essere corrisposta solo al termine del congedo. Infine, se il congedo di maternità ha inizio dopo il suddetto termine ma comunque entro 180 giorni, la lavoratrice ha diritto all’indennità sostitutiva solo se negli ultimi due anni ha versato almeno 26 contributi settimanali.

L’indennità sostitutiva sarà calcolata all’80% della retribuzione precedentemente percepita dalla lavoratrice.

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