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Assegnazioni Provvisorie Docenti: domanda aperta fino al 5 luglio 2023

Assegnazioni Provvisorie Docenti: domanda aperta fino al 5 luglio 2023

Tutti i passaggi per non commettere errori nelle Assegnazioni Provvisorie del personale docente. Il 13 giugno, i sindacati e il Ministero hanno firmato l’intesa per le operazioni dell’anno scolastico 2023/24, e le date di presentazione delle domande sono state ufficializzate. Tutto è pronto, la domanda è molto attesa da coloro che non hanno ottenuto il trasferimento o non hanno potuto parteciparvi.

Ecco le date di presentazione delle domande:

  • Personale docente, personale educativo e docenti di religione cattolica: dal 15 giugno al 5 luglio 2023.
  • Personale ATA: dal 21 giugno al 7 luglio 2023.

Per Approfondimenti:

Modalità di presentazione della domanda:

  • Personale docente: tramite modalità telematica su Istanze online, come comunicato dal Ministero il 14 giugno 2023.
  • NB: I docenti assunti tramite GPS sostegno e concorso straordinario bis nel 2022/23, con anno di prova concluso o in via di conclusione, possono presentare la domanda utilizzando i modelli pubblicati sul sito del MIM e seguendo le modalità indicate dal Codice dell’amministrazione digitale (ad esempio, la posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
  • Personale educativo e insegnanti di religione cattolica: devono utilizzare il modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità, seguendo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (ad esempio, la posta elettronica certificata), all’Ufficio scolastico territorialmente competente.
  • Il personale ATA potrà presentare la domanda utilizzando l’apposito modulo di domanda.

Ecco la modulistica utile e la NOTA del MINISTERO con le indicazioni utili.

La richiesta di assegnazione provvisoria può essere effettuata solo per una provincia ed è vincolata a precise motivazioni:

  • Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  • Ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente, inclusi parenti o affini, a condizione che la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Si può richiedere il ricongiungimento al convivente.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore.

Da sottolineare che non ci saranno vincoli, quindi tutti gli insegnanti in ruolo potranno presentare domanda, a condizione che siano soddisfatti i requisiti sopra indicati. Ciò significa che anche i docenti che hanno ottenuto un trasferimento magari in una sede non gradita, potranno presentare la domanda di assegnazione provvisoria, indicando anche la scuola di attuale titolarità (a meno che il trasferimento sia avvenuto all’interno dello stesso comune, diviso in distretti sub comunali, e l’interessato usufruisca di una delle precedenze previste dal CCNI).

La domanda di assegnazione provvisoria può essere richiesta finché sussistono le motivazioni e non c’è un limite di anni.

ATTENZIONE: Coloro che hanno ottenuto un trasferimento interprovinciale hanno un vincolo triennale, ma potranno comunque richiedere l’assegnazione provvisoria.

Valgono punteggio e precedenze: I docenti che presenteranno domanda di assegnazione provvisoria parteciperanno ai movimenti in base al punteggio derivante dalle sole esigenze di famiglia e alle eventuali precedenze di cui possono beneficiare, che consentono di ottenere l’assegnazione prima dei colleghi, indipendentemente dal punteggio.

Ecco quali sono le precedenze previste, incluso il ricongiungimento con i genitori, che vale anche per più figli.

I docenti assunti tramite GPS sostegno di prima fascia e coloro che hanno superato il concorso straordinario bis possono partecipare anche alle assegnazioni provvisorie. Tuttavia, anche per loro deve esserci un motivo per richiedere l’assegnazione provvisoria.

Provincia e preferenze: La domanda di assegnazione provvisoria può essere presentata per una sola provincia, indicando fino a:

  • 15 preferenze per la scuola secondaria;
  • 20 preferenze per la scuola dell’infanzia e primaria. Le 15/20 preferenze possono includere scuole, distretti e/o comuni. L’unico limite è numerico.

L’assegnazione può essere richiesta per:

  • Il posto o classe di concorso di titolarità.
  • Anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (a condizione di possedere il titolo di abilitazione richiesto); in caso di richiesta di assegnazione per un altro grado di istruzione, l’interessato deve aver superato l’anno di prova.
  • Anche per altra tipologia di posto per il quale si possiede il titolo di specializzazione specifico; si precisa che i titolari di posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune solo se hanno superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato.
  • (Solo per le assegnazioni interprovinciali) Per posto di sostegno, anche senza il titolo di specializzazione richiesto, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio (anche a tempo determinato) su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE, nonché nelle graduatorie di istituto, comprese le fasce aggiuntive (se questa nuova disposizione sarà confermata nel nuovo CCNI).

Nel CCNI si sottolinea che la richiesta di assegnazione provvisoria per altra classe di concorso/grado di istruzione o per altra tipologia di posto (diversa da quello di titolarità) è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.

Di conseguenza, per chiedere l’assegnazione su altra classe di concorso/grado di istruzione o altra tipologia di posto, è comunque necessario presentare la richiesta per il posto/classe di concorso di titolarità.

L’assegnazione provvisoria interprovinciale può essere richiesta anche su posto di sostegno senza titolo. Questa disposizione prevede che l’interessato stia frequentando o stia per concludere il percorso di specializzazione o abbia svolto un anno di servizio sul sostegno. Si intende per anno di servizio una durata di almeno 180 giorni (anche non continuativi) o un servizio ininterrotto dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio o delle attività educative per la scuola dell’infanzia. Assegnazione provvisoria 2023, non è possibile ottenerla su cattedra mista.

I posti destinati alle assegnazioni provvisorie sono quelli facenti parte dell’organico dell’autonomia rimasti vacanti e/o disponibili dopo le operazioni di mobilità e immissioni in ruolo, nonché quelli istituiti per adeguare l’organico alle situazioni di fatto (quindi facenti parte dell’organico di fatto).