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Nuove disposizioni per il Covid-19: Decreto-Legge n. 162/2022

Nuove disposizioni per il Covid-19: Decreto-Legge n. 162/2022

E’ il primo Decreto-Legge del Governo Meloni e fa già discutere: non solo per le modifiche alle disposizioni in materia di Covid-19.
E’ stata infatti anticipata allo scorso 1° novembre invece del 31 dicembre – come precedentemente disposto dal Governo Draghi – la scadenza dell’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie.

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci

Ha proposto al Consiglio dei Ministri i cambiamenti sulla gestione del Covid-19. Insieme al Presidente Giorgia Meloni, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al Ministro della Giustizia Carlo Nodio.

Cade l’obbligo della vaccinazione per il personale sanitario perché il quadro epidemiologico é mutato. Oggi l’impatto sugli ospedali è limitato, diminuisce l’incidenza dei casi e c’e’ anche una stabilizzazione delle terapie intensive occupate. Ciò che invece resta é la grave carenza di personale, che deriva da una programmazione sbagliata negli ultimi dieci anni con il ricorso sempre piu’ frequente di medici extracomunitari o dei cosiddetti medici ‘a gettone’ che percepiscono emolumenti pari da 2 a 5 volte quelli percepiti dai medici che operano nel Ssn.

Dichiara il Ministro Schillaci, mostrando una netta differenza rispetto alle posizioni del predecessore Roberto Speranza. Nel settembre del 2021, infatti, la circolare del Ministero della Salute indicava che il vaccino anti Covid-19 era:

requisito imprescindibile per svolgere l’attività professionale […] la vaccinazione è necessaria per le nuove iscrizioni all’albo, e deve permanere nel tempo, in ogni fase.

Roberto Speranza

Ora qualsiasi lavoratore di strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, pubbliche e private – comprese le farmacie, le parafarmacie e gli studi professionali – che era stato sospeso per aver assunto posizioni no vax o aver rifiutato di vaccinarsi contro la Sars-Cov-2, potrà essere reintegrato e tornare alle sue mansioni.
Rimarrà in vigore solo l’obbligo d’indossare le mascherine, sia negli ospedali che nelle Residenze Sanitarie Assistenziali.

La bozza del Decreto è scaricabile cliccando QUI (in formato pdf), in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le cifre dei medici no vax

Sono 4mila, oltre quattrocento solo nel torinese, i medici sospesi per aver rifiutato il vaccino contro il Covid-19 ma torneranno attivi grazie al decreto. La comunicazione è arrivata via pec, sia al professionista che al datore di lavoro.

Altrettanti sarebbero i numeri della Campania, dove però il Presidente Vincenzo De Luca aveva già emesso un ordinanza regionale e vorrebbe continuare a mantenere il pugno duro anche sui no vax.

 È un’offesa alla stragrande maggioranza dei medici responsabili e un’offesa ai pazienti. Altro che rifiuto di una gestione ideologica dell’emergenza! […] È una decisione che toglie sicurezza e tutela ai pazienti ricoverati e ai loro familiari. È una decisione che crea enorme difficoltà ai dirigenti delle strutture sanitarie e ospedaliere, nel loro obbligo di tutela della salute dei pazienti. È una decisione che rischia, se si diffonde il contagio fra i medici, di fare avere ancora meno personale in servizio, altro che più medici.

Gli fa eco il Governatore pugliese Michele Emiliano, che già nel 2021 aveva reso obbligatori anche altri 10 vaccini, oltre al Covid-19. E Perino di Silverio, Segretario Nazionale della Anaao Assomed – l’Associazione dei medici ospedalieri – che avverte sul fatto che la pandemia non è ancora superata. Questi provvedimenti potrebbero lasciare spazio a contenziosi e creare ancora più confusione, tutto a discapito dei cittadini.

Dalla Fiaso – Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere Italiane – arrivano invece pareri concordi al decreto: l’obbligo vaccinale sarebbe comunque decaduto entro gennaio 2023.

Infine secondo le statistiche, sul totale dei possibili reintegrati il 47% supera i 68 anni perciò è fuori dal servizio sanitario nazionale. I rimanenti che dovrebbero essere sui 1800 e potrebbero essere liberi professionisti ma non ci sono sicurezze in merito a tali specifiche.

Le altre misure previste dal Decreto

Tra le altre norme affrontate nel Decreto n.162 c’è l’altrettanto contestato articolo 434-bis aggiunto al Codice Penale, che introduce come reato specifico l’organizzare o anche il solo prender parte a un rave party. Per la precisione: “l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”.

Se il raduno prevede più di 50 persone, si può essere puniti con una reclusione che varia dai tre a sei anni, più una multa che parte dai mille euro e può arrivare a diecimila. Oltre alla confisca dei materiali utilizzati per l’organizzazione del rave.

Infine, in tema di Giustizia, vengono indicati requisiti più stringenti per l’acquisizione di benefici penitenziari come la libertà condizionale.