GUARDA I NOSTRI CORSI GRATUITI >>> ISCRIVITI SENZA IMPEGNO

L’adozione in casi particolari

L’adozione in casi particolari

L’articolo 44 della legge n. 184/1983 disciplina l’adozione in casi particolari, che ha lo scopo di tutelare i minori che si trovano in situazioni di disagio e il rapporto che si è creato tra loro e una famiglia con cui hanno già stabilito legami affettivi.

Per essere considerata tale, è necessario che i genitori biologici e il coniuge dell’adottando prestino il loro assenso. In seguito, analizzeremo in modo più dettagliato le caratteristiche di questa forma di adozione.

Quando è consentita

La legge prevede espressamente le circostanze in cui può essere richiesta l’adozione in casi particolari, che includono:

  • Persone unite al minore da parentela fino al sesto grado o da un rapporto stabile e duraturo, nel caso in cui il minore sia orfano di entrambi i genitori;
  • Il coniuge, se il minore è anche figlio adottivo dell’altro coniuge;
  • I minori che si trovano nelle condizioni indicate dall’articolo 3 della legge n. 104/1992 e che sono orfani di entrambi i genitori;
  • Nei casi in cui non sia possibile affidare il minore in modo preadottivo.

L’adozione è consentita ai coniugi e anche a chi non è sposato (cioè single) nei casi 1, 3 e 4. L’inserimento del minore handicappato e del minore orfano di entrambi i genitori è stato introdotto con la riforma del 2001 (legge n. 149), al fine di rafforzare la funzione solidaristica dell’adozione in casi particolari. Questo tipo di adozione mira a garantire al minore un ambiente familiare in cui sia già presente un legame affettivo stabile e che favorisca lo sviluppo della sua personalità.

Procedimento

Per richiedere l’adozione in casi particolari, è necessario presentare domanda al tribunale per i minorenni competente, indicando il nome del minore e le ragioni che motivano la richiesta. Successivamente, il tribunale dovrà valutare se l’adozione sia nell’interesse del minore, ad esempio considerando se sia preferibile preservare il legame affettivo già esistente invece di instaurare una nuova adozione con una coppia sconosciuta.

La procedura per l’adozione in casi particolari è più semplice rispetto a quella dell’adozione ordinaria, e mira a verificare se tra il minore e i futuri genitori adottivi possa svilupparsi un solido rapporto genitoriale. A differenza dell’adozione ordinaria, non è necessario accertare lo stato di abbandono del minore, non si confrontano coppie disponibili all’adozione e non è previsto un periodo di affidamento preadottivo.

Tuttavia, anche nell’adozione particolare, è richiesto il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni, mentre il minore di 12 anni deve essere sentito personalmente dal giudice, come previsto dall’articolo 45 della Legge 184/1983.

La fine di un percorso: adozione

La procedura di adozione in casi particolari si conclude con una sentenza di adozione, la quale ha effetto immediato dalla pronuncia. Tuttavia, prima della pronuncia della sentenza, sia l’adottante che il minore hanno la possibilità di revocare il consenso prestato. Nel caso in cui uno dei coniugi muoia dopo aver prestato il proprio consenso, ma prima della pronuncia della sentenza di adozione, l’altro coniuge può presentare istanza per il compimento degli atti necessari per l’adozione. Se l’adozione viene ammessa, essa produrrà effetti a partire dalla data del decesso dell’adottante (art. 47 L. 184/1983).

Una volta pronunciata la sentenza di adozione, il minore diventa figlio adottivo a tutti gli effetti, assume il cognome della nuova famiglia e i genitori adottivi acquisiscono il dovere di educare, istruire e mantenere il figlio. Essi hanno inoltre la responsabilità e l’amministrazione dei beni del minore.

Requisiti di adozione nei casi particolari

La legge italiana prevede l’adozione in casi particolari per diverse tipologie di soggetti, quali persone coniugate, persone singole o conviventi more uxorio. In particolare:

  • Le persone coniugate e non separate possono adottare un minore, purché entrambi i coniugi ne facciano richiesta.
  • La persona singola può adottare un minore.
  • Ai conviventi more uxorio è possibile l’adozione solo in via interpretativa, non essendo prevista esplicitamente dalla legge.
  • In caso di parentela fino al sesto grado o in presenza di un rapporto stabile e duraturo con il minore orfano di padre e madre, l’età dell’adottante deve superare di almeno 18 anni quella di coloro che egli intende adottare.

È importante sottolineare che in tutti i casi di adozione particolare, il tribunale per i minorenni dovrà accertare che l’adozione sia nell’interesse del minore e che tra quest’ultimo e gli adottanti si possa stabilire un rapporto genitoriale solido. Inoltre, il consenso del minore è obbligatorio se ha compiuto 14 anni, mentre il maggiore di 12 anni deve essere sentito personalmente dal giudice. La sentenza di adozione esplica i suoi effetti immediatamente dalla pronuncia e, una volta emessa, il minore diventa figlio adottivo a tutti gli effetti, assumendo il cognome della nuova famiglia e i genitori adottivi acquisendo il dovere di educare, istruire e mantenere il figlio, esercitando su di lui la responsabilità e amministrando i suoi beni.

Attualmente, non c’è un limite massimo di differenza di età tra adottante e adottando, ma solo un limite minimo di 18 anni per i casi di adozione specifici indicati nell’art. 44, quarto comma. Per i casi non specificati, il limite di età può essere derogato.

Adozione in casi particolari: consensi e assensi

Per l’adozione, è necessario il consenso dell’adottante, dell’adottando ultraquattordicenne e del rappresentante legale del minore. Se il minore ha meno di 14 anni, il rappresentante legale deve dare il suo parere, ma la decisione finale spetta al giudice. Questo perché la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma che dava al rappresentante legale il potere di interpretare esclusivamente l’interesse del minore.

L’adozione richiede il consenso dei genitori, ma se il genitore che non ha la responsabilità genitoriale rifiuta l’assenso, il tribunale può decidere comunque l’adozione se considera che sia nell’interesse del minore. Il rifiuto del genitore legale rappresentante non può impedire l’adozione.

Leggi anche: Affido e adozione: requisiti e differenze