In tema di normativa e applicazione delle leggi sulla sicurezza e salute sul lavoro da parte dei datori di lavoro, è cruciale definire il concetto di “luogo di lavoro” sia dal punto di vista normativo che giurisprudenziale. Per approfondire questa tematica, è disponibile un esaustivo contributo redatto dall’avvocato Rolando Dubini, suddiviso in due parti e intitolato “Gli obblighi principali del datore di lavoro riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro“.
L’articolo esplora la nozione di luogo di lavoro, e analizza la protezione dei terzi estranei all’attività lavorativa, oltre a discutere un recente caso trattato dalla Cassazione Penale (Sentenza n. 8380 del 27 febbraio 2024). Inoltre si approfondiranno i requisiti dei luoghi di lavoro, discutendo degli ambienti sospetti di inquinamento. Si analizzerà i “luoghi pericolosi” e si affronterà la violazione di più precetti correlati alla categoria omogenea dei requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro.
Definizioni di luogo di lavoro
Nel contesto del nostro sistema giuridico, si delineano due definizioni di “luogo di lavoro”.
La prima, più ampia, non si limita al campo di applicazione del Titolo II del D.Lgs. n. 81/2008, specificamente dedicato ai luoghi di lavoro, ma si estende anche ad altri articoli normativi, come ad esempio l’articolo 46 del medesimo decreto, riguardante la prevenzione incendi, il quale ha una portata più estesa rispetto al Titolo citato.
In base a questa nozione ampia, un luogo di lavoro è “ogni spazio che può essere qualificato come tale, a patto che vi sia almeno un posto di lavoro o che sia accessibile al lavoratore nel contesto delle proprie mansioni” (Cassazione sentenza 45316 del 7 novembre 2019).
Una definizione più restrittiva è fornita dall’articolo 62 del D. Lgs. n. 81 del 2008, il quale stabilisce che i luoghi di lavoro sono “gli spazi destinati a ospitare posti di lavoro, situati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché qualsiasi altro spazio collegato all’azienda o all’unità produttiva accessibile al lavoratore nel corso della sua attività lavorativa”. Questa definizione si applica specificamente alle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto, escludendo ad esempio l’articolo 46, comma 2 (relativo alla prevenzione incendi).
Ambiti dei luoghi di lavoro
L’articolo 62 del D.Lgs. n. 81/2008 elenca alcuni casi di esclusione dal campo di applicazione del Titolo II, in quanto ad essi si applicano disposizioni specifiche e speciali:
Le disposizioni di questo titolo non si applicano:
- ai mezzi di trasporto;
- ai cantieri temporanei o mobili;
- alle industrie estrattive;
- ai pescherecci;
- ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale”.
Le misure stabilite dalla legge vigente per gli ambienti di lavoro hanno un’“efficacia imperativa diretta, per cui il destinatario non può unilateralmente adottare precauzioni contrastanti con quelle esplicitamente prescritte per garantire l’igiene negli ambienti di lavoro”.
Inoltre, la Corte di Cassazione ha espresso l’opinione che i terreni indicati dall’art. 62, D.Lgs. n. 81/2008, siano quelli esterni all’area edificata dell’azienda dove viene esercitata una delle attività indicate nei primi due commi dell’art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali), con esclusione delle attività connesse descritte dal terzo comma della medesima norma, normalmente svolte in luoghi chiusi.
Pertanto, in caso di azienda agricola, i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 del codice civile non possono essere considerati “luoghi di lavoro”. Tuttavia, costituiscono “luoghi di lavoro” le aree direttamente connesse alla sede dell’azienda (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc.) destinate ad attività non strettamente agricole (ad esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell’art. 2135 del codice civile.
Luogo di lavoro e tutela dei terzi (anche estranei all’attività lavorativa)
Un principio fondamentale riguarda la protezione di tutti i terzi che accedono al luogo di lavoro: “anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione. Sussiste, pertanto, un cosiddetto rischio aziendale connesso all’ambiente, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro”.
Secondo un principio più generale, coerente con quello relativo all’ambito lavorativo, è stata giudicata “contraria alle regole di comune prudenza la condotta del gestore di una pista per ‘go-karts’ di noleggio di uno di tali veicoli senza la contemporanea fornitura del casco integrale e senza previa eliminazione dalla pista di tutto quanto potesse costituire pericolo o intralcio alla circolazione, compreso il pietrisco del fondo…”).
Minore che sfonda la vetrata di un esercizio commerciale: è considerato un luogo di lavoro?
Un caso specifico trattato dalla Cassazione Penale, Sezione 4, il 27 febbraio 2024, n. 8380, ha portato il Tribunale di Ancona a confermare una sentenza emessa dal Giudice di pace di Ancona il 08/07/2021. M.N. era stata assolta per insussistenza del fatto dal reato previsto dall’art. 590 del codice penale, accusata di non aver installato una vetrata antisfondamento in un esercizio commerciale di sua proprietà, causando lesioni personali a un minore che vi era entrato.
Il Tribunale ha riassunto le considerazioni del Giudice di pace, che aveva escluso l’obbligo di installare una vetrata antisfondamento nel locale e aveva attribuito l’evento alla condotta imprudente del minore e dei suoi genitori.
Tuttavia, i genitori del minore hanno presentato ricorso per cassazione, sostenendo che le norme del D.Lgs. n. 81/2008, relative alla sicurezza sul lavoro, erano applicabili anche al locale dell’incidente.
La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che tutte le attività che implicano prestazioni di lavoro, indipendentemente dalla loro natura, rientrano nella nozione di “luogo di lavoro”. Di conseguenza, le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare quelle dell’allegato IV riguardanti i requisiti dei luoghi di lavoro, trovano applicazione anche negli esercizi commerciali.
Inoltre, la Cassazione ha ribadito che le norme di prevenzione sono valide per tutti, inclusi gli estranei al rapporto di lavoro, presenti occasionalmente negli ambienti lavorativi. Pertanto, in caso di lesioni o omicidi colposi, è necessario e sufficiente che vi sia un nesso causale tra la violazione delle norme di sicurezza e l’evento dannoso.
La sentenza di appello è stata annullata con rinvio per una nuova valutazione alla luce di questi principi.
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