Diritto all’oblio: il principio generale
Il 7 marzo 2023, con la sentenza numero 6806, la Cassazione ha ribadito quanto già statuito lo scorso 31 gennaio con la sentenza numero 2893, e il successivo 1° marzo con l’ordinanza numero 6116. Le testate giornalistiche che hanno legittimamente pubblicato notizie di carattere giudiziario, non possono essere gravate dell’onere di aggiornare le stesse solo perché a distanza di tempo l’informazione può non rivestire più il carattere di attualità e di interesse pubblico che l’aveva inizialmente caratterizzata. Le testate, però, hanno l’obbligo, a richiesta dell’interessato, di aggiornare o cancellare tempestivamente la notizia originaria per riportare lo stato della narrazione ad una attualità che è evidentemente diversa da quella iniziale.
La vicenda
Un uomo risiede a Perugia da oltre 15 anni, dove si è trasferito dopo aver espiato una condanna per reati in materia di stupefacenti. Si è creato un nuovo contesto di vita con relazioni amicali ed affettive. La notizia delle sue vicissitudini è però rimasta ben visibile sul sito web di una agenzia di stampa, tanto che la sua compagna è venuta a conoscenza del fatto e dei suoi trascorsi di cui lui l’aveva tenuta all’oscuro, decidendo di interrompere la loro relazione amorosa. L’uomo ha quindi chiesto la rimozione dell’articolo in questione ed un risarcimento per il danno patito a seguito della permanenza nel web di una notizia oramai non più attuale e non più corrispondente alla sua persona.
La testata giornalistica ha replicato che al momento della pubblicazione la notizia possedeva i caratteri di verità, continenza ed attualità richiesti. Essa ha altresì evidenziato di aver provveduto alla tempestiva rimozione dell’articolo non appena ricevuta la richiesta dell’interessato, in quanto precedentemente a ciò non poteva esserne obbligata, sostenendo che non può gravare sulla testata l’onere di rimuovere d’iniziativa le notizie che nel tempo hanno perduto di attualità ed interesse.
Il tribunale
In tal senso l’agenzia di stampa ha trovato soddisfazione nella sentenza del Tribunale di Perugia. I Giudici di primo grado hanno infatti convenuto che la tutela del diritto all’oblio non comporta automaticamente in capo ad una testata giornalistica l’obbligo di rimozione o deindicizzazione della notizia.
Secondo il Tribunale, infatti, sarebbe eccessivamente gravoso imporre a tutti i content provider un obbligo di controllo e aggiornamento delle notizie che potrebbero perdere attualità e rilevanza, sicché si deve ritenere che la responsabilità del gestore dell’archivio digitale sussista solo allorquando vi sia un’inerzia a fronte della richiesta dell’interessato.
La Cassazione
La questione di diritto che deve essere risolta è se l’obbligo del sito web presupponga una richiesta dell’interessato o meno. La condotta lesiva consiste nell’esposizione di una rappresentazione non più attuale della propria persona, vale a dire nella percezione di un divario fra l’immagine pregressa e quella attuale, che non può essere rimessa alla sensibilità e all’onere di altri che non siano l’interessato.
Allo stesso modo, però, per un doveroso bilanciamento degli interessi in gioco, sarebbe eccessivamente oneroso accollare al gestore di un archivio digitale l’onere di un controllo periodico dell’attualità delle notizie a suo tempo legittimamente pubblicate. Dovrà quindi essere cura dell’interessato chiedere la deindicizzazione della notizia documentando la sua richiesta con atti utili a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato o, quantomeno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto. In tali circostanze, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere la richiesta di deindicizzazione.
Nel caso che ci riguarda, pertanto, la testata non era tenuta ad eliminare dal proprio archivio la notizia dell’arresto, a suo tempo legittimamente pubblica. Aveva l’obbligo di aggiornarla/cancellarla prontamente a richiesta dell’interessato, come ha effettivamente fatto. Per tali ragioni l’uomo non ha diritto ad alcun risarcimento danno. Ha diritto all’aggiornamento/cancellazione della notizia, che peraltro è prontamente avvenuto a seguito della sua richiesta.
In conclusione
Questa sentenza ribadisce quindi che le testate giornalistiche possono pubblicare legittimamente notizie di carattere giudiziario che siano attuali e di interesse; le persone in esse citate possono chiedere un aggiornamento delle notizie a seguito degli sviluppi giudiziari; le testate sono tenuto a provvedere tempestivamente in tal senso. Solo in caso di questa inadempienza la testata potrà essere ritenuta responsabile e sarà dovuto un risarcimento del danno. In assenza di una specifica richiesta da parte dell’interessato, le testate non hanno alcun obbligo di provvedere all’aggiornamento/cancellazione della notizia.