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CANNABIS LIGHT: il cbd è “stupefacente” e si potrà vendere solo in farmacia

CANNABIS LIGHT: il cbd è “stupefacente” e si potrà vendere solo in farmacia

E’ questa una sostanza vietata o no? E’ un prodotto stupefacente o no? Dopo una sentenza della Cassazione che ha determinato la chiusura di tutti i negozi, e dopo che i giudici, intervenuti nel 2019, hanno stabilito che la cannabis light non è una sostanza drogante e la legge consente la sua vendita, c’è una nuova svolta. A partire dal prossimo 22 settembre, nei negozi che offrono questa sostanza non sarà più possibile vendere prodotti a base di cannabidiolo, noto come cbd, destinati all’assunzione orale.

La ragione dietro a questa decisione risiede in un decreto del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che revoca una disposizione simile adottata dal suo predecessore, Roberto Speranza, e che era stata congelata nel 2020. Di conseguenza, il cbd viene classificato come una sostanza stupefacente e la sua vendita sarà consentita solo nelle farmacie.

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Questo decreto si basa sull’apprezzamento del cannabidiolo per i suoi effetti benefici sul sistema immunitario, nervoso e sulla pelle. Pertanto, secondo questa normativa, i prodotti a base di cannabidiolo per l’uso orale rientrano nella categoria dei medicinali, come stabilito dal testo unico sulle droghe. Di conseguenza, l’uso non terapeutico degli estratti di cannabis, incluso l’impiego del cbd nella preparazione di alimenti, diventa illegale.

Al momento, il divieto riguarda la vendita senza prescrizione medica dei prodotti a base di cbd che possono essere assunti per via orale, escludendo quindi le farmacie. Tuttavia, rimane ancora possibile acquistare la cannabis light destinata all’inalazione, che non contiene THC.