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Bonus Mezzogiorno 2023: Domande dall’8 giugno

Bonus Mezzogiorno 2023: Domande dall’8 giugno

Attraverso un comunicato stampa del 1 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che a partire dall’8 giugno sarà possibile presentare domanda per beneficiare di alcune agevolazioni, riguardanti il bonus mezzogiorno e le Zone Economiche Speciali (ZES) e le Zone Logistiche Semplificate (ZLS). Le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno e che destinano nuovi beni strumentali alle strutture produttive del Sud Italia potranno richiedere il bonus mezzogiorno a partire dal 8 giugno 2023 e fino al 31 dicembre 2024.

A Chi Spetta?

Il Bonus Mezzogiorno per il 2023 riguarda il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive situate nelle regioni del Mezzogiorno, come Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Questa misura è stata istituita dalla legge di stabilità del 2016 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2023 tramite la legge di bilancio del 2023.

Le piccole e medie imprese (PMI) che hanno ottenuto l’autorizzazione dall’Agenzia delle Entrate possono beneficiare del credito d’imposta per i progetti di investimento che prevedono l’acquisizione di beni strumentali nuovi e rispettano i criteri di ammissibilità stabiliti. Tra questi criteri rientrano un importo minimo di investimento di 500.000 euro, l’esclusione delle attività agricole, forestali e della pesca, la localizzazione nelle regioni meno sviluppate o in transizione e la riconducibilità degli investimenti agli ambiti della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente.

I progetti di investimento delle PMI del Mezzogiorno che soddisfano tali criteri sono sottoposti a un’istruttoria specifica da parte della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che valuta la possibilità di cofinanziamento con le risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività (Pon IC).

Come Funziona?

L’agevolazione del credito d’imposta è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014. Per le imprese attive nel settore agricolo primario, pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, gli aiuti sono concessi conformemente alla normativa europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, delle zone rurali e ittico. Gli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, prorogati fino al 31 dicembre 2022, stabiliscono i limiti e le condizioni per tali aiuti.

Le imprese che desiderano beneficiare del credito d’imposta devono presentare una comunicazione specifica all’Agenzia delle Entrate. Le modalità, i termini e il contenuto di tale comunicazione sono stabiliti dal direttore dell’Agenzia stessa e possono essere consultati sul portale dell’Agenzia.

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta solo in compensazione a partire dal periodo di imposta in cui è stato effettuato l’investimento. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è stato maturato, nonché nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi successivi fino a quando non viene completamente utilizzato.

Il credito d’imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzo stabilito dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Pertanto, può essere utilizzato ogni anno per importi anche superiori al limite di 250.000 euro previsto per i crediti di imposta agevolativi.

I tempi per effettuare la richiesta

Le aziende che effettuano investimenti nel corso del 2023 per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare alle loro strutture produttive nel Sud Italia potranno richiedere il beneficio del bonus per il Mezzogiorno a partire dal 8 giugno 2023 fino al 31 dicembre 2024. Dalla medesima data, sarà inoltre possibile accedere al credito d’imposta per gli investimenti del 2023 nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS).

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