Appartenenti all’Arma dei Carabinieri hanno segnalato al Garante Privacy l’installazione di una telecamera sul muro esterno della proprietà privata della sig.ra XX, e che dagli accertamenti compiuti e dai rilievi fotografici è risultata idonea a riprendere l’area pubblica antistante.
Il Garante ha quindi delegato il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza ad effettuare le opportune verifiche. Questi ha rilevato che l’impianto di videosorveglianza risulta composto da una prima telecamera brandeggiabile, con possibilità di movimento a 360°, posizionata sulla porta di accesso dell’abitazione, orientabile mediante l’applicazione installata sullo smartphone, e da una seconda telecamera posizionata immediatamente dopo un vialetto di accesso che collega l’entrata con uno spazio interno all’edificio.
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Sicurezza Privata e Privacy: il Procedimento
Il Garante ha quindi avviato un procedimento giacché le telecamere erano idonee a riprendere aree che non sono di diretta pertinenza del privato cittadino, trattandosi di un parco e della pubblica via. Il trattamento dei dati raccolti, vale a dire delle immagini, risultava pertanto effettuato in assenza di un valido presupposto di liceità. Infatti, il trattamento dei dati posto in essere mediante un impianto di videosorveglianza, effettuato da persone fisiche per finalità personali e domestiche, è da ricondurre nelle cause di esclusione dell’applicazione della normativa in materia di protezione dati di cui all’art. 2 par. 2 del Regolamento UE 2016/679.
A tal proposito, il considerando n. 18 del Regolamento specifica che si considera “attività a carattere esclusivamente personale o domestico” quella effettuata senza che si realizzi una connessione con un’attività commerciale o professionale.
L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza da parte di persone fisiche nelle aree di diretto interesse (quali quelle inerenti al proprio domicilio e le sue pertinenze) è quindi da ritenersi, in linea di massima, escluso dall’ambito di applicazione materiale delle disposizioni in materia di protezione dati, perché rientrante tra i trattamenti effettuati per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale e domestico. Ciò, però, a condizione che l’ambito di comunicazione dei dati non ecceda la sfera familiare del titolare, che le immagini non siano oggetto di comunicazioni a terzi o di diffusione, e che il trattamento non si estenda oltre gli ambiti di stretta pertinenza del titolare riprendendo immagini in aree comuni (anche di tipo condominiale quali scale, androni, parcheggi), luoghi aperti al pubblico (vie o piazze), o aree di pertinenza di terzi (giardini, terrazzi, porte o finestre di pertinenza di terzi).
Ne discende quindi che è possibile installare sistemi di ripresa video, senza dover adempiere agli obblighi previsti dalle norme in materia di protezione dei dati personali, purché l’angolo di visuale delle telecamere sia limitato alle sole zone di propria pertinenza, anche eventualmente attraverso l’attivazione di una funzione di oscuramento delle parti eccedenti.
Soltanto in presenza di situazioni di rischio effettivo, il titolare del trattamento può, sulla base di un legittimo interesse, estendere la ripresa delle videocamere anche ad aree che esulano dalla propria esclusiva pertinenza, purché ciò sia adeguatamente motivato e suffragato da idonea documentazione (es. denunce, minacce, furti).
Sicurezza Privata e Privacy: il Provvedimento
Nel caso in esame l’istruttoria ha rilevato che la ripresa delle aree ultronee rispetto a quelle di pertinenza è avvenuta in assenza di idonei presupposti di liceità, considerato che il titolare del trattamento non ha dimostrato la sussistenza di un legittimo interesse riferito a una situazione di rischio effettivo che avrebbe giustificato tale trattamento.
Sono stati inoltre violati i principi di liceità e di minimizzazione dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento, in considerazione del fatto che la telecamera per le sue caratteristiche, risultava idonea a inquadrare anche parte del parco giochi antistante l’abitazione della sig.ra XX.
L’Autorità quindi ha dichiarato, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla sig.ra XX, per la violazione dell’art.5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 6, par. 1 del Regolamento. In considerazione del fatto che la sig.ra XX, appena ha avuto notizia della segnalazione al Garante, ha prontamente provveduto alla sostituzione della telecamera brandeggiabile con una di tipo fisso, puntata verso l’ingresso della proprietà, ha ritenuto procedere con il solo ammonimento del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento.
Conclusione
È quindi possibile installare telecamere di sicurezza a tutela della propria proprietà privata purché queste non riprendano altre aree pubbliche o private, neppure in modo occasionale o accidentale.
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