Fino al 15 novembre 2023, è possibile presentare domanda per usufruire dei permessi per il diritto allo studio per docenti, personale educativo e personale ATA relativi all’anno solare 2024.
Questi permessi straordinari retribuiti sono concessi su richiesta al personale scolastico per consentire la frequenza di corsi di studio. In questo articolo, esamineremo dettagliatamente come funzionano questi permessi e come presentare domanda.
Permessi per il diritto allo studio per docenti e ATA
I permessi per il diritto allo studio possono essere richiesti dai lavoratori della scuola per frequentare corsi di studio come percorsi di laurea, diplomi, specializzazioni, qualifiche professionali, abilitazioni, master, corsi post-universitari e simili.
Questi permessi sono retribuiti e possono essere concessi nella misura massima di 150 ore all’anno a ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata annuale.
I criteri per l’uso di questi permessi sono stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per la Scuola e dai Contratti Collettivi Integrativi Regionali (CCIR). Di solito, le domande per l’uso dei permessi devono essere presentate entro il 15 novembre per fruire dei permessi nell’anno solare successivo. Pertanto, per ottenere i permessi per il diritto allo studio nel 2024, è necessario presentare domanda entro il 15 novembre 2023.
A chi spettano
I permessi per il diritto allo studio sono disponibili per tutto il personale docente, il personale educativo, il personale ATA e gli insegnanti di Religione cattolica assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale.
Questi permessi possono essere richiesti sia da coloro che lavorano a tempo pieno che da coloro che lavorano a tempo parziale. Tuttavia, per richiedere i permessi, è necessario essere formalmente iscritti al corso di studio per il quale si presenta l’istanza.
Come funzionano i permessi per il diritto allo studio
I permessi per il diritto allo studio consentono a docenti, personale ATA e a tutto il personale scolastico di frequentare corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico.
Inoltre, sono concessi per sostenere i relativi tirocini e/o esami. Anche i percorsi formativi erogati dalle Università telematiche o online sono inclusi, a condizione che siano riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del Merito (MIM).
Essi sono concessi nel limite massimo del 3% del totale delle unità di personale in servizio all’inizio di ogni anno. Il personale interessato ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non è obbligato a fare straordinari o a lavorare durante i giorni festivi e i giorni di riposo settimanale.
Come fare domanda
Generalmente, le domande per usufruire dei permessi di diritto allo studio per il personale scolastico devono essere presentate all’Ufficio di Ambito Territoriale (UST) di riferimento tramite la scuola di titolarità entro il termine del 15 novembre.
Tuttavia, è importante notare che possono essere previste scadenze diverse a seconda degli ambiti territoriali, pertanto è necessario fare sempre riferimento agli Uffici scolastici regionali e agli ambiti territorialmente competenti, che pubblicano tutte le comunicazioni sui propri siti web istituzionali.
Normativa di riferimento
Attualmente, i permessi per il diritto allo studio per docenti e ATA sono regolati dal CCNL scuola 2006-2009 del 27 novembre 2007 e dai CCIR attualmente in vigore. Tuttavia, il Ministero dell’istruzione e i sindacati di settore hanno sottoscritto, il 14 luglio 2023, l’accordo per il rinnovo del CCNL Scuola.
Il nuovo CCNL Scuola interviene anche in materia di permessi per il diritto allo studio, sostituendo la normativa attualmente in vigore. Dunque, una volta entrato in vigore, il CCNL Scuola 2019-2021 diventerà quello di riferimento.
Le novità introdotte dal CCNL 2019-2021 includono l’abrogazione di alcune disposizioni precedenti in materia di diritto allo studio. Pertanto, con l’entrata in vigore del nuovo CCNL Scuola, non saranno più applicati alcuni articoli precedenti che stabilivano le condizioni di utilizzo dei permessi per il diritto allo studio. Questo nuovo contratto entrerà in vigore dopo la firma definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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