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Licenziamento a seguito di attività investigativa: il provvedimento del Garante privacy

Licenziamento a seguito di attività investigativa: il provvedimento del Garante privacy

Il fatto

L’agenzia investigativa Y ha svolto un’investigazione privata per conto di un’azienda che ha chiesto di eseguire indagini sul proprio dipendente X per verificare che egli non ritardasse o pregiudicasse la sua guarigione, giacché aveva presentato – dopo un primo periodo di malattia – numerose comunicazioni di prosecuzione della stessa.

All’esito dell’indagine, l’azienda ha effettuato una contestazione disciplinare cui è seguito il licenziamento. In tale momento il sig. X ha appreso dell’esistenza di una investigazione su di lui ed ha, quindi, esercitato il diritto di accesso ai suoi dati personali in possesso sia dell’agenzia investigativa sia del datore di lavoro.

Più precisamente, ha chiesto notizie sul trattamento di suoi dati personali relativamente a pedinamenti, attività investigative, rilievi fotografici e controlli a distanza, ed il nominativo dei soggetti ai quali è stato dato accesso alle relative informazioni, con indicazione della loro origine, finalità e delle modalità di conservazione, per poi chiedere il blocco di qualsiasi trattamento, compresa la conservazione e la divulgazione a terzi dei dati acquisiti e/o trattati per il tramite di soggetti che hanno effettuato il pedinamento. Sia il datore di lavoro sia l’agenzia investigativa hanno negato il diritto di accesso alle informazioni e il blocco del trattamento delle stesse. L’interessato si è così rivolto al Garante.

L’attività del Garante

Dall’istruttoria eseguita dal Garante è emerso che:

– l’agenzia investigativa ha svolto indagini consistenti esclusivamente in rilievi di natura fotografica effettuati al di fuori dell’abitazione del dipendente, e non ha avuto ad oggetto alcuna registrazione audio e/o audiovisiva né qualsivoglia genere di contatto e/o di avvicinamento di quest’ultimo;

– l’attività è stata, inoltre, svolta nei giorni in cui il dipendente era assente dal lavoro per malattia e, quindi, l’accertamento attraverso la menzionata agenzia investigativa non è stato eseguito presso il luogo di lavoro, né ha riguardato lo svolgimento dell’attività lavorativa;

– i dati personali dell’interessato sono conosciuti soltanto dall’agenzia investigativa e dal datore di lavoro e, pertanto, non vi è stata diffusione;

– con riferimento all’istanza di accesso, tenuto conto delle predette finalità di tutela giudiziale, il disvelamento al reclamante di tutti i dati, così come l’integrale acquisizione ed il loro blocco, costituirebbe un pregiudizio effettivo e concreto dell’esercizio dei diritti del datore di lavoro nella sede giudiziaria. Le società si sono pertanto avvalse del diritto di differire l’accesso, come previsto dall’art. 23, comma 1, lett. j) ed annesso considerando n. 73 del Regolamento UE 2016/679, nonché dell’art. 2-undecies, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 10.89.2018, n. 101.

Il provvedimento del Garante

Il ricorso del sig. X è, quindi, stato respinto in ogni sua parte con le seguenti motivazioni:

– circa le modalità di effettuazione della contestata attività investigativa privata, essa non risulta in sé illecita in relazione alla disciplina vigente in materia di controlli sull’attività del dipendente, né pertanto risultano allo stato sussistenti gli estremi per poter dichiarare inutilizzabili i dati personali trattati in occasione della predetta attività;

– in relazione alla domanda di accesso esercitata dal dipendente, la comunicazione dei dati trattati nell’ambito della attività investigativa comporterebbe un pregiudizio effettivo e concreto all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria. Nel caso di specie è pertanto applicabile la limitazione all’esercizio del diritto prevista dall’art. 2-undecies del Codice, in applicazione dell’art. 23 del Regolamento. L’ambito temporale di tale limitazione è circoscritto a quanto strettamente necessario ad evitare un pregiudizio all’esercizio del diritto. Una volta venute meno le ragioni del pregiudizio, nessun ostacolo potrà essere frapposto all’esercizio del diritto previsto dall’art. 15 del Regolamento. La limitazione del diritto di accesso non si applica agli altri dati personali riferiti al reclamante contenuti nel fascicolo personale detenuto dalle società.

Restano ovviamente impregiudicati eventuali profili di illiceità relativi alle modalità di effettuazione dell’attività investigativa in relazione ai principi posti dall’art. 5 del Regolamento ed alle “Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101“. Pertanto, qualora nello svolgimento dell’indagine l’agenzia investigativa avesse compiuto atti illeciti di altra natura rispetto alla privacy, questi potranno essere contestati nelle opportune e relative sedi giudiziarie.