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Contratto di lavoro a chiamata o intermittente: guida completa

Contratto di lavoro a chiamata o intermittente: guida completa

Il Contratto di Lavoro a Chiamata o Intermittente è una forma di impiego subordinato che regola l’esecuzione di prestazioni lavorative a carattere discontinuo.

Questo tipo di contratto prevede che il lavoratore sia chiamato a svolgere attività lavorative solo quando necessario, alternando periodi di lavoro attivo a periodi di inattività in cui resta a disposizione del datore di lavoro per eventuali richieste di impiego.

Il Contratto di Lavoro a Chiamata, noto anche come job on call, è un tipo di contratto in cui un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la sua prestazione in modo intermittente o discontinuo, rispettando però i limiti e le condizioni stabilite dai contratti collettivi. Questo contratto permette al lavoratore di svolgere le prestazioni in periodi prestabiliti, come settimane, mesi o anni. È ampiamente utilizzato nei settori della ristorazione, dell’alberghiero e del turismo, ma anche nel commercio e nell’ambito dello spettacolo, poiché la sua flessibilità si adatta meglio alle esigenze di queste industrie.

La normativa di riferimento per il Contratto di Lavoro a Chiamata è contenuta nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che include anche le situazioni in cui può essere utilizzato il lavoro intermittente (all’articolo 13) in assenza di contrattazioni collettive.

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Requisiti di Accesso al Lavoro Intermittente:

Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente può essere stipulato solamente con due categorie di lavoratori:

  • Soggetti di età inferiore ai 24 anni: purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il 25° anno di età.
  • Soggetti di età superiore ai 55 anni.

Tipologie di Lavoro a Chiamata:

Il Contratto Intermittente o a Chiamata, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, può assumere due tipologie:

  • Con obbligo di disponibilità: In questo caso, il lavoratore si impegna contrattualmente a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate. Quindi, anche nei periodi in cui non è operativo, il lavoratore deve rimanere a disposizione per eventuali richieste di impiego e, in cambio, riceve un’indennità di disponibilità il cui importo è stabilito dai contratti collettivi e non può essere inferiore a quanto fissato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (D. Lgs. 81/2015). Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennità di disponibilità relativa al periodo successivo al rifiuto.
  • Senza obbligo di disponibilità: In questo caso, il lavoratore non è tenuto ad accettare le chiamate del datore di lavoro e può decidere, di volta in volta, se accettare o meno l’offerta di lavoro. Tuttavia, scegliendo questa opzione, il lavoratore rinuncia all’indennità di disponibilità correlata.

Durata del Contratto di Lavoro a Chiamata:

Il contratto di lavoro a chiamata o intermittente può avere una durata massima di 400 giornate complessive nell’arco di 3 anni solari, per ciascun lavoratore e con lo stesso datore di lavoro.

Oltre tale limite, il contratto si converte automaticamente in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, è importante notare che il limite di 400 giorni di lavoro non si applica ai settori del turismo, dello spettacolo e dei pubblici esercizi.

È fondamentale rispettare i limiti stabiliti per evitare che il contratto diventi a tempo indeterminato e comprendere le eccezioni per i settori specificati. Inoltre, la circolare menzionata fornirà ulteriori indicazioni operative e chiarimenti riguardo al trattamento dei lavoratori dello spettacolo.

Il lavoratore a chiamata ha diritto allo stesso stipendio e trattamento previdenziale e assistenziale di un lavoratore di pari ruolo impiegato con un contratto di lavoro subordinato ordinario. Tuttavia, nel lavoro intermittente, la retribuzione è proporzionale ai periodi o ai giorni di lavoro effettivo. Oltre allo stipendio mensile, il lavoratore riceve permessi retribuiti, accumula ferie, potrebbe avere diritto a tredicesima e quattordicesima mensilità e maturare il trattamento di fine rapporto (TFR). Tuttavia, ogni elemento di compensazione viene calcolato in proporzione al numero di ore effettivamente lavorate.