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Chi è l’assistente sociale libero professionista

Chi è l’assistente sociale libero professionista

IL LIBERO PROFESSIONISTA E L’AUTOIMPRENDITORIA

Il libero professionista viene definito come un lavoratore che svolge un’attività economica a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale. L’attività svolta da tale soggetto è detta libera professione. La professione è esercitata in modo autonomo quando l’attività è svolta nei confronti di diversi committenti, senza vincolo di subordinazione, attraverso una propria organizzazione di mezzi e del lavoro ed in modo abituale quando gli atti attraverso cui si estrinseca l’attività sono svolti con regolarità e sistematicità.

Per cui l’assistente sociale libero professionista è un operatore sociale che agisce in modo autonomo seguendo i principi, le conoscenze e i metodi specifici della professione. Il libero professionista ha l’obbligo di formarsi e aggiornarsi costantemente, in quanto deve avere una competenza specifica all’altezza delle aspettative dei clienti che lo sceglieranno.

Il libero professionista è un autoimprenditore: “auto” perché è lui il datore di lavoro di sé stesso, “imprenditore” fa riferimento al fatto che l’esercizio della sua attività viene svolta mediante un compenso economico. L’autoimprenditoria è il miglior modo di concepire il futuro lavorativo nell’epoca postmoderna, fatta di incertezze e precarietà ma anche di nuove prospettive ancora da scoprire.

L’assistente sociale che decide di intraprendere questa strada è un professionista che non si accontenta del posto fisso adattandosi alla routine e alle sole esigenze dell’ente, ma ha la necessità di inventarsi e reinventarsi per il bene del prossimo.

CENNI NORMATIVI

L 23 MARZO 1993 n° 84

Con la Legge 23 marzo 1993 n° 84 “Ordinamento della professione e istituzione dell’albo professionale” si è venuto a determinare un sistema di riferimento operativo e funzionale che ha superato con estrema chiarezza i vincoli determinati dal persistere del solo rapporto di pubblico impiego quale condizione per svolgere la professione.

All’art. 1 della legge istitutiva della professione viene descritto come l’assistente sociale operi con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie e gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico formative e compiti di gestione, può concorrere all’organizzazione ed alla programmazione ed esercitare attività di coordinamento e direzione dei servizi sociali.

L’aspetto più “innovativo” della legge è stato quello di aver introdotto il principio della autonomia della professione. Tale disposizione ha equiparato questa professione alle altre certificate dallo Stato, secondo quanto disposto, tra gli altri, dal DPR n. 3282001: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, oltre avvocati, architetti, ragionieri commercialisti, veterinari.

PRESUPPOSTI PER LA PROFESSIONE PRIVATA

I presupposti fondamentali per l’esercizio della professione privata sono la competenza e la responsabilità. La competenza, quindi, deve essere certificata attraverso l’acquisizione del titolo di laurea e l’abilitazione professionale. Infatti, per esercitare la professione di assistente sociale come libero professionista è necessario:

  1. essere in possesso della specifica laurea L-39 in Servizio Sociale;
  2. avere conseguito l’abilitazione mediante l’esame di Stato;
  3. essere iscritti all’albo professionale;
  4. essere in possesso di Partita IVA.

IL CODICE CIVILE

Per tale specifica indicazione si richiama l’art. 2229 del Codice civile “Esercizio delle professioni intellettuali”: la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’scrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge non disponga diversamente.

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