Arrivano importanti novità sul fronte del Superbonus, ma con esse si fa più stringente la vigilanza fiscale. Per coloro che hanno ancora lavori in corso e intendono beneficiare dell’agevolazione al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre, è ora essenziale dimostrare non solo di aver effettuato i bonifici, ma anche di avere effettuato i pagamenti in base al reale avanzamento dei lavori.
Le nuove condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate
In particolare, è fondamentale ottenere la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori per la cessione del credito. Il direttore dei lavori deve attestare lo stato effettivo del cantiere e la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi agevolati. Questa regola è dettata dal 13° comma dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che richiede la certificazione del diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi ammissibili al Superbonus.
Pertanto, la cessione del credito non è possibile per lavori ancora da completare. Accelerare i pagamenti non sarà utile se il cantiere è fermo; è necessario che il direttore dei lavori confermi che gli interventi oggetto dei pagamenti siano stati effettivamente realizzati.
La situazione è diversa per chi vuole usufruire dell’agevolazione fiscale detraendo le spese direttamente dalle tasse. In questo caso, è possibile anticipare il saldo entro quest’anno, anche per i lavori da concludere l’anno successivo, al fine di detrarre le spese dall’Irpef. La circolare n. 24/E del 2020 specifica che per il Superbonus (e altri bonus edilizi) il periodo d’imposta segue il criterio di cassa, basato sulla data effettiva del pagamento, indipendentemente dalla data di inizio dei lavori.
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