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Rinuncia, rifiuto o abbandono di supplenze: regole e sanzioni per i docenti

Rinuncia, rifiuto o abbandono di supplenze: regole e sanzioni per i docenti

In questa guida, affronteremo le sanzioni legate alle rinunce, ai rifiuti e agli abbandoni nelle supplenze per i docenti. Queste regole sono stabilite nell’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 e nella Circolare n. 43440 del 19 luglio 2023, entrambe emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (ex MIUR). Le sanzioni variano a seconda delle graduatorie coinvolte: GAE, GPS o graduatorie d’istituto.

Supplenze da GAE e GPS

  • Rinuncia o mancata assunzione: Chi rinuncia o non assume un incarico di supplenza perde la possibilità di ottenerne altri basati sulle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), sulle graduatorie ad esaurimento (GAE) e sulle graduatorie d’istituto (GI), per tutte le classi e i posti di insegnamento per cui è qualificato nell’anno scolastico in corso.
  • Abbandono dopo l’accettazione: Chi abbandona il servizio dopo aver accettato la nomina non può conseguire altre supplenze basate su GAE, GPS e GI per l’intero periodo di validità delle graduatorie.

Supplenze da Graduatorie d’Istituto

  • Rinuncia a proposta contrattuale o proroga: Se si rinuncia a una proposta contrattuale, a una proroga di supplenza o alla sua conferma e non si è già accettata un’altra supplenza, si perde la possibilità di ottenere altre supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto per lo stesso insegnamento e posto di sostegno dello stesso grado nell’anno scolastico in corso.
  • Rinuncia a proposta di assunzione o proroga per posto di sostegno: Questa sanzione si applica solo agli aspiranti specializzati che non abbiano già accettato un’altra supplenza. In tal caso, si perde la possibilità di conseguire altre supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto per il posto di sostegno e per tutte le tipologie di posti o classi di concorso dello stesso grado nell’anno scolastico in corso.
  • Mancata assunzione dopo l’accettazione o mancata risposta a proposta di contratto: La mancata assunzione dopo aver accettato l’incarico o la mancata risposta a una proposta di contratto equivale a una rinuncia esplicita.
  • Abbandono del servizio: In caso di abbandono del servizio, si perde la possibilità di conseguire altre supplenze basate sulle graduatorie d’istituto per tutte le classi, tipologie di posto e gradi d’istruzione per l’intero periodo di validità delle graduatorie.

La normativa contempla anche situazioni speciali, come la possibilità per i docenti supplenti assunti dalle graduatorie d’istituto di cambiare incarico entro il 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche. Inoltre, sono previste sanzioni per chi è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o per chi è stato destituito per aver ottenuto un impiego statale mediante documenti falsi o viziati.

È cruciale che i docenti comprendano le conseguenze delle loro decisioni, poiché queste possono influire sulle opportunità future di lavoro nell’istruzione.

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