Premessa
Il Garante per la protezione dei dati personali ha eseguito un’attività ispettiva al fine di verificare la conformità ed adeguatezza alla normativa dei sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. È stato riscontrato un elevato numero di non conformità relativamente al rispetto dei principi di trasparenza, liceità e limitazione della conservazione.
Basti pensare che dall’introduzione del GDPR sono state rilevate violazioni commesse attraverso telecamere e impianti di videosorveglianza per un totale di 4 milioni di euro di sanzioni.
Normativa sulla videosorveglianza
Il trattamento dei dati personali effettuato mediante sistemi di videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica. Si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali: la raccolta, la registrazione, la conservazione e l’utilizzo di immagini configurano, ovviamente, un trattamento di dati personali. La necessità di tutelare i diritti e le libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali consente, quindi, di utilizzare i sistemi di videosorveglianza purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata dei suddetti diritti.
Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza deve pertanto essere fondato su uno dei presupposti di liceità previsti dalla norma; il sistema informativo ed il relativo programma informatico devono essere conformati già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; l’attività di videosorveglianza deve essere effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
Videosorveglianza sul posto di lavoro
La videosorveglianza sui luoghi di lavoro è consentita per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e dei lavoratori, per la tutela del patrimonio aziendale ma non per la verifica delle prestazioni lavorative. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 4 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), l’installazione di un sistema di ripresa a circuito chiuso prevede l’esistenza di un “accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali” oppure, in mancanza, l’autorizzazione da parte della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Nella maggior parte dei casi – specialmente presso quei luoghi aperti al pubblico e al cui interno confluisce un elevato numero di avventori – la finalità principale per la quale è richiesto un sistema di videosorveglianza è quella della tutela del patrimonio aziendale. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera F del GDPR 2016/679, l’interesse legittimo da tutelare – che richiede l’installazione, la raccolta, il trattamento e la conservazione delle immagini – deve essere adeguatamente documentato.
Pertanto, la prima verifica che deve essere eseguita è quella dell’esistenza di un legittimo interesse tra quelli elencati nella norma e, in particolare, della presenza di uno di quei casi citati dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Accertata l’esistenza di una di queste ipotesi, è necessario che ci sia un corretto ed equilibrato bilanciamento tra i vari diritti delle parti coinvolte. Vale a dire, il diritto del datore di lavoro di proteggere il suo patrimonio, ed i diritti dei lavoratori circa la quantità e la tipologia delle informazioni raccolte su di loro, nonché il rispetto del divieto di controllo occulto della loro prestazione lavorativa.
Videosorveglianza di altri soggetti
Naturalmente, il rispetto di questo bilanciamento tra i vari “diritti” è riferito anche ai soggetti non lavoratori – quali ad esempio fornitori, passanti, avventori – che dovessero frequentare i luoghi videosorvegliati. Per tale ragione, gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere a una zona videosorvegliata.
L’informativa può essere fornita anche con un semplice cartello che deve però contenere – oltre all’avviso – le informazioni sul titolare del trattamento e le finalità dello stesso, e deve essere collocata in modo tale da essere visibile prima che si entri nel “cono” di registrazione delle telecamere. Non è necessario indicare con precisione l’ubicazione delle stesse, purché non vi siano dubbi su quali siano le aree videosorvegliate.
In estrema sintesi
Il datore di lavoro può quindi eseguire videoriprese sul posto di lavoro al fine di tutelare il patrimonio aziendale, ma solo previo accordo con le rappresentanze sindacali interne e/o con l’ispettorato del lavoro. In ogni caso è vietato, per tramite del sistema di videosorveglianza, il controllo occulto della prestazione lavorativa. Tutti i soggetti che dovessero accedere al luogo in questione senza lavorarci, devono essere preventivamente informati dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza.