Con l’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, il Garante per la privacy ha preparato un vademecum e una sezione FAQ dedicati a questa tematica. Di seguito un breve riepilogo: immortalate tranquillamente il primo giorno di scuola, le gite e le recite dei vostri pargoli, perché le immagini sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Il garante vi dice, però, che senza il consenso dei genitori degli altri bambini raffigurati nelle foto e nei filmati, questi non possono essere pubblicati sui social o su internet, oppure inviati tramite WhatsApp.
In generale la registrazione è consentita esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (studenti, docenti o altro personale). Il Ministero dell’Istruzione ha disposto il divieto di utilizzo in classe del cellulare all’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (circolare dell’11 luglio 2024).
Le lezioni possono essere registrate in audio esclusivamente per fini personali, quali ad esempio di studio, sempre però rispettando le specifiche disposizioni del singolo istituto. Ogni altro utilizzo, e conseguente diffusione in rete o sui social, è possibile solo previo consenso dei docenti, degli studenti maggiorenni e dei genitori di quelli minorenni. La registrazione in video è invece vietata giacché si riprendono dinamiche di classe. È al contrario consentito l’uso di strumenti di ripresa audio e video fornito a studenti con disturbi dell’apprendimento, per i quali vi è una maggiore flessibilità nel concedere l’utilizzo di registratori, computer, tablet, smartphone.
L’insegnante è legittimato ad assegnare compiti che richiedano la narrazione del mondo personale e del contesto familiare dell’alunno. Qualora i c.d. “temi” dovessero essere letti in classe, sarà cura del docente evitare la diffusione di informazioni sensibili in essi eventualmente presenti, soddisfacendo così sia le necessità didattiche sia quelle di riservatezza. Si ricorda, infatti, che il corpo docente è vincolato da obblighi di riservatezza, dal segreto d’ufficio e professionale, ed al rispetto del GDPR con riferimento al trattamento ed alla conservazione dei dati personali degli alunni, in loro possesso per ovvie ragioni. L’insegnante dovrà sempre considerare, nel sottoporre quesiti al minore, le conseguenze della conoscibilità e circolazione delle informazioni riferite in classe dall’alunno a seguito delle domande poste dal docente.
I voti non possono essere pubblicizzati, in quanto la loro divulgazione è ritenuta invasiva. La loro immissione in rete li renderebbe conoscibili – oltretutto per un tempo indefinito – a chiunque lo voglia anziché a chiunque ne abbia diritto. È pertanto tassativa la loro pubblicazione esclusivamente sull’area del registro elettronico cui accede la classe, riportando la dicitura “ammesso/non ammesso alla classe successiva”. I voti delle singole materie devono essere pubblicati sul registro elettronico, ma solo nell’area riservata al singolo utente. Nel caso in cui la scuola non avesse il registro elettronico, potrà pubblicare i c.d. “quadri”, sempre minimizzando i dati e, quindi, eliminando i riferimenti alle prove differenziate sostenute da studenti diversamente abili o con disturbi dell’apprendimento.