Assegnazione dei candidati esterni alle scuole
La procedura di assegnazione dei candidati esterni per l’esame di Stato del secondo grado del 2024 è stata definita secondo precisi criteri e tempistiche. Inizialmente, i candidati esterni che hanno soddisfatto i requisiti richiesti hanno presentato la domanda entro specifici periodi, come indicato nella nota MIM n. 33701 del 12 ottobre 2023. Questi periodi comprendono il periodo tra il 2 e il 30 novembre 2023, tra il 1° dicembre 2023 e il 31 gennaio 2024, e infine entro il 31 marzo 2024 per coloro che hanno interrotto la frequenza delle lezioni dopo il 31 gennaio 2024 e prima del 15 marzo 2024.
Cosa succede a questo punto?
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha specificato chiaramente le categorie di candidati esterni ammissibili e le situazioni in cui non è prevista l’ammissione, al fine di garantire un processo equo ed efficiente.
Una volta ricevute le domande, il dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) competente ha il compito di assegnarli alle istituzioni scolastiche statali o paritarie. Questa assegnazione avviene principalmente considerando il criterio della territorialità, garantendo un’equa distribuzione dei candidati sul territorio. In particolare, vengono considerati i seguenti livelli di assegnazione in ordine di priorità:
- Nel comune di residenza del candidato stesso.
- Nella provincia di residenza del candidato, se il comune di residenza non offre l’indirizzo di studio richiesto.
- Nella regione di residenza del candidato, nel caso in cui la provincia di residenza non offra l’indirizzo richiesto.
È importante notare che eventuali deroghe al superamento dell’ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate dal dirigente preposto all’USR di provenienza, previa valutazione dei motivi addotti.
È stato stabilito che i candidati esterni non possono superare il 50% dei candidati interni. Però c è anche un limite massimo di trentacinque candidati per classe o commissione. Solo in casi eccezionali e previa verifica della scarsa diffusione territoriale dell’indirizzo, possono essere autorizzate commissioni con un numero maggiore di candidati esterni o commissioni di soli candidati esterni. Ma tutto ciò avviene solo presso istituzioni scolastiche statali.
La mancata osservanza del criterio della territorialità preclude l’ammissione dei candidati esterni all’esame di Stato, con conseguenti responsabilità penali, civili e amministrative per i soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.
Ripartizione dei candidati tra le classi/commissioni
Una volta che i candidati esterni sono stati assegnati alle scuole, i dirigenti scolastici procedono alla loro ripartizione tra le classi o commissioni d’istituto. In questa fase, è fondamentale assicurare un equilibrio tra candidati esterni e interni, così come rispettare i limiti numerici stabiliti.
Il dirigente scolastico distribuisce i candidati assegnati all’istituto tra le diverse classi o commissioni, garantendo che il numero massimo di candidati che arrivano dall’esterno non superi il 50% dei candidati interni. Ciascuna classe non deve superare il limite di trentacinque candidati totali. Inoltre, negli istituti professionali, l’assegnazione dei candidati esterni alle classi tiene conto della congruenza tra il codice ATECO richiesto dal candidato e quello del percorso della classe di inserimento.
Per alcuni indirizzi di studio, è stata specificata un’assegnazione particolare in relazione alle lingue straniere presenti nel curriculum dei candidati esterni e nelle classi di concorso.
In alcune regioni, come la Lombardia e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono previste disposizioni specifiche per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale. La stessa cosa vale per quelli che hanno frequentato corsi annuali, considerati candidati interni per il corrispondente indirizzo di studio.
In sintesi, il processo di assegnazione e ripartizione per l’esame di Stato del secondo grado del 2024 si basa su criteri chiari e definiti. Lo scopo è di garantire equità e coerenza nel processo di valutazione.
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