La maternità obbligatoria è una tutela garantita alle lavoratrici dipendenti, che prevede un congedo dal lavoro per un periodo minimo di cinque mesi, distribuito tra il pre e il post parto, oppure a partire dall’arrivo di un bambino in famiglia in caso di adozione o affidamento. Durante questo intervallo, le neomamme percepiscono un’indennità corrispondente all’80% della loro retribuzione usuale, erogata dall’INPS.
Per il calcolo dell’indennità, è importante considerare i nuovi limiti stabiliti dall’INPS per il 2024, aggiornati in base all’incremento percentuale dei prezzi definito dall’ISTAT.
In questa guida, approfondiremo il funzionamento del congedo di maternità obbligatorio, chi ne ha diritto, come presentare la domanda e l’entità dell’indennità spettante.
Che cosa è il congedo di maternità obbligatorio
Il congedo di maternità obbligatorio è un periodo di assenza dal lavoro di cinque mesi concesso alle lavoratrici dipendenti, in vigore durante la gravidanza e il post-parto, nonché in situazioni di adozione o affidamento di minori. Durante questo congedo, l’INPS eroga alle lavoratrici un’indennità pari all’80% dello stipendio normale.
Come funziona
Il congedo di maternità si applica attraverso un divieto imposto al datore di lavoro di adibire al lavoro le donne in stato di gravidanza. La durata del congedo è di cinque mesi, suddivisi in due mesi prima del parto e tre successivi, o alternativamente, un mese prima e quattro o cinque dopo il parto. La modalità flessibile (1+4) può essere scelta dalla lavoratrice, a condizione che un medico del Servizio sanitario nazionale o equivalente certifichi che non vi sono rischi per la salute della madre e il corretto svolgimento della gravidanza.
L’astensione dal lavoro non è solo un obbligo per il datore di lavoro, ma rappresenta anche un diritto imprescindibile per la lavoratrice. Tale diritto non può essere rinunciato, a meno che non intervengano situazioni eccezionali come l’interruzione della gravidanza o la morte perinatale del feto, e solo con l’approvazione del medico curante.
In questa sezione, esploreremo nel dettaglio a chi è rivolto questo congedo e come può essere richiesto.
A chi spetta il congedo
Il congedo di maternità obbligatorio è previsto per una vasta gamma di lavoratrici:
- Lavoratrici dipendenti assicurate all’INPS, inclusi casi come le lavoratrici ex IPSEMA;
- Lavoratrici in rapporto di apprendistato, operaie, impiegate, dirigenti che mantengano un rapporto di lavoro attivo all’inizio del congedo;
- Lavoratrici disoccupate o in sospensione, come specificato dall’articolo 24 del Testo Unico sulla maternità/paternità;
- Lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell’anno in cui inizia il congedo, siano registrate negli elenchi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo, secondo l’articolo 63 del TU;
- Lavoratrici nel settore domestico e familiare (colf e badanti), come definito dall’articolo 62 del TU;
- Lavoratrici a domicilio, come delineato nell’articolo 61 del TU;
- Lavoratrici impegnate in attività socialmente utili o di pubblica utilità, definite dall’articolo 65 del TU;
- Lavoratrici dipendenti dalle amministrazioni pubbliche, inclusi i casi ex INPDAP ed ENPALS, che devono seguire le procedure stabilite dalla legge in materia di maternità, percependo l’indennità dalla loro amministrazione di appartenenza, come descritto negli articoli 2 e 57 del TU.
Inoltre, le lavoratrici che non rientrano in queste categorie, come le autonome o quelle iscritte alla Gestione Separata, e in alternativa i padri lavoratori autonomi, hanno diritto di richiedere l’indennità di maternità e paternità per autonomi e liberi professionisti.
Infine, in base a specifici requisiti ISEE, sono disponibili anche l’assegno di maternità dei Comuni e l’assegno di maternità dello Stato, offrendo ulteriori supporti economici durante questo importante periodo.
Requisiti per accedere alla maternità obbligatoria INPS
I requisiti per usufruire della maternità obbligatoria variano in base alla categoria di appartenenza delle lavoratrici:
- Per le lavoratrici dipendenti: è necessario avere un rapporto di lavoro attivo.
- Per le lavoratrici nei servizi domestici e familiari (colf e badanti): sono richiesti almeno 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio del congedo di maternità, oppure 52 contributi settimanali nei due anni precedenti. Con questi contributi, l’indennità di maternità è garantita anche in assenza di un rapporto di lavoro attivo al momento del congedo.
- Per le lavoratrici agricole a tempo determinato: è necessario dimostrare la qualità di bracciante agricolo con l’iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro nell’anno di inizio del congedo.
- Per le lavoratrici disoccupate o sospese: il congedo di maternità deve iniziare entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro per avere diritto all’indennità, a meno che non siano già in corso indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione. Le lavoratrici disoccupate che negli ultimi due anni hanno svolto lavori esclusi dal contributo per la disoccupazione devono iniziare il congedo entro 180 giorni dall’ultimo giorno di lavoro e aver versato almeno 26 contributi settimanali negli ultimi due anni.
Maternità obbligatoria 2024: Retribuzione
Durante il congedo di maternità, le lavoratrici percepiscono un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera globale, calcolata sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo. Per il 2024, l’INPS ha aggiornato le retribuzioni convenzionali orarie per diverse categorie di lavoratori, garantendo che nessuna sia inferiore al minimale giornaliero di legge.
Richiesta della maternità obbligatoria
Per richiedere il congedo di maternità obbligatoria, le lavoratrici devono:
- Inviare il certificato di gravidanza all’INPS: Questo deve essere fatto tramite un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato, che effettuerà l’invio telematico. Una copia del certificato, che include la data presunta del parto, deve essere consegnata anche al datore di lavoro.
- Presentare la domanda di congedo all’INPS: È possibile farlo online attraverso il portale dell’INPS con SPID, CIE o CNS, o tramite il Contact Center INPS. Le lavoratrici possono anche rivolgersi agli enti di patronato che agiranno per loro conto.
- Comunicare la nascita del bambino: Entro 30 giorni dal parto, le lavoratrici devono aggiornare l’INPS e il datore di lavoro sulla data di nascita e le generalità del neonato, per consentire un calcolo accurato dei giorni di maternità restanti.
Questi passaggi assicurano che le lavoratrici ricevano i benefici a cui hanno diritto durante questo periodo critico, rispettando le normative vigenti.
Come presentare la domanda
Per accedere al congedo di maternità obbligatoria, è essenziale presentare la domanda all’INPS entro due mesi prima della data prevista del parto, ovvero prima della fine del settimo mese di gravidanza. È importante distinguere la maternità obbligatoria dal congedo di paternità alternativo e dalla maternità facoltativa, quest’ultima nota anche come periodo di congedo parentale.
Quando inizia la maternità obbligatoria?
La maternità obbligatoria generalmente inizia dal settimo mese di gravidanza e si estende fino al terzo mese dopo il parto. In alcuni casi, però, è possibile avviare l’astensione anticipata se la gravidanza presenta rischi per la salute della madre o del bambino, o se la lavoratrice è esposta a condizioni lavorative che possono compromettere la salute.
Per richiedere l’astensione anticipata, la lavoratrice deve presentare una domanda supportata da un certificato medico che attesti la situazione di rischio. L’Ispettorato del Lavoro o l’Ulss trasmetteranno poi la richiesta all’INPS.
Durata del congedo
Il congedo di maternità obbligatoria dura cinque mesi, con le seguenti opzioni disponibili per la lavoratrice:
- (2+3) Congedo ordinario: inizia due mesi prima del parto previsto e continua per tre mesi dopo.
- (1+4) Congedo flessibile: inizia un mese prima del parto e si estende per quattro mesi dopo, con approvazione medica.
- (0+5) Congedo post-parto: inizia subito dopo il parto e dura cinque mesi, anch’esso con approvazione medica necessaria.
Maternità in caso di adozione e affidamento
Per adozioni o affidamenti, il congedo di maternità varia a seconda della situazione:
- In caso di adozione o affidamento nazionale: il congedo dura cinque mesi dall’ingresso del minore in famiglia.
- Per adozioni o affidamenti internazionali: cinque mesi a partire dall’arrivo del minore in Italia, con la possibilità di iniziare parte del congedo prima dell’arrivo.
- In caso di affidamento non preadottivo: tre mesi, utilizzabili entro cinque mesi dall’affidamento.
Maternità in caso di interruzione di gravidanza
Se la gravidanza si interrompe dopo 180 giorni o se si verifica il decesso del neonato, la lavoratrice può astenersi per l’intero periodo di congedo di maternità, a meno che non decida di rinunciare al congedo.
Come prolungare la maternità obbligatoria
Il congedo di maternità può essere esteso di ulteriori quattro mesi oltre i cinque obbligatori, se la lavoratrice è impegnata in attività ritenute a rischio. La richiesta di prolungamento deve essere presentata immediatamente dopo la nascita del bambino alle autorità competenti.
Indennità: quando e come viene erogata
L’indennità di maternità è generalmente anticipata dal datore di lavoro e successivamente rimborsata dall’INPS. Per alcune categorie di lavoratrici, come quelle stagionali, agricole, dello spettacolo, domestiche, disoccupate o sospese, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS.
Queste informazioni delineano il quadro generale su come accedere e gestire la maternità obbligatoria, fornendo dettagli critici su quando inoltrare la domanda e quali sono le opzioni disponibili per le madri lavoratrici.
LEGGI ANCHE:
Maternità e lavoro autonomo: diritti delle lavoratrici indipendenti