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Genitori contro: le difficoltà nelle libere frequentazioni dei separati

frequentazioni

La genitorialità

Essere genitori comporta delle scelte educative e di dialogo che i papà e le mamme devono intraprendere con i loro figli, ma anche tra di loro. Il punto essenziale è riconoscere non soltanto l’esistenza dei singoli individui e le loro necessità, ma anche una nuova “entità” composta dall’unione di genitori e figli. Tutto ciò si dovrebbe tramutare in un atto di responsabilità, in quanto ci si trova ad assolvere ad una funzione nuova e sconosciuta, a compiere scelte e decisioni, a tracciare strade e ad individuare obiettivi e traguardi.

Ancora oggi, però, spesso accade che genitori separati o in fase di separazione utilizzino i figli come strumenti di ricatto, ignorando che il danneggiato non è l’ex coniuge bensì il minore, il quale viene privato dell’affetto, delle attenzioni e della guida di uno o di entrambi i pilastri che dovrebbe avere come riferimento nella sua crescita.

Quasi sempre lo screditarsi è reciproco, mentre la cronaca giudiziaria ci racconta che più frequentemente sono le mamme ad ostacolare il rapporto padre/figlio, in questo “agevolate” dal collocamento presso di loro del minore. Generalmente si tratta di rappresaglie dovute alla rabbia per il fallimento del rapporto coniugale, per un tradimento, oppure per questioni economiche.

In Italia tanti genitori separati o in fase di separazione ancora non hanno raggiunto la maturità necessaria per comprendere che tutto ciò danneggia delle anime innocenti. La necessità di norme e sentenze sul tema è soltanto la punta dell’iceberg, nonché lo specchio fedele dell’inadeguatezza di molti genitori separati. Se è necessario avere delle norme che regolino comportamenti che dovrebbero essere basati sul senso di responsabilità e sul buon senso, e se si hanno condanne per azioni a ciò contrarie, vuol dire che molta strada deve ancora essere fatta. Si sente dire spesso che “nessuno ci insegna ad essere genitori”.

Ecco, forse è il caso che qualcuno inizi a farlo. È assurdo delegare tutto ciò alla magistratura.


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Ostacolare le frequentazioni

L’obbligo genitoriale consiste nell’esercitare la responsabilità genitoriale sotto ogni sua forma. Quando un genitore impedisce od ostacola le frequentazioni tra l’altro genitore e i loro figli, si rende responsabile di un comportamento che – oltre alle varie deprecabili censure morali – non configura soltanto il reato di inadempimento doloso di un provvedimento del giudice, ma il ben più grave reato di sottrazione di minore (Cassazione, sentenza 7716/16).

Affinché ciò avvenga non è necessario che l’impedimento si protragga per un lungo periodo, e neppure che il genitore si allontani dal proprio domicilio o si renda irreperibile. Configura inoltre un’aggravante non far frequentare liberamente la scuola al minore per impedire o rendere più difficoltose le frequentazioni. Se è vero che il fatto è perseguibile a querela di parte, è sufficiente il rinvio a giudizio per limitare o revocare la potestà genitoriale e l’affido.

Le sentenze

La giurisprudenza è ferma e decisa nel condannare comportamenti atti ad ostacolare le frequentazioni, e sono ormai consolidate ed innumerevoli le sentenze sul punto. Infatti, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il reato di sottrazione di minori si consuma anche se il genitore tiene presso di sé il minore contro la volontà di chi ne abbia la responsabilità genitoriale, tutela, curatela, vigilanza o custodia, come espressamente previsto dall’articolo 574 del codice penale. Integra il delitto in questione la condotta del genitore il quale, senza il consenso dell’altro, trattiene il minore di 14 anni presso di sé quando tale comportamento determina un impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della responsabilità genitoriale dell’altro genitore (Cassazione, sentenza 33452/14).

In altre circostanze, la Suprema Corte ha statuito che il reato si configura quando il comportamento di un genitore consista nel sottrarre all’altro genitore la vigilanza sul minore, impedendogli o limitandogli l’esercizio della funzione educativa ed i poteri inerenti all’affidamento, e rendendogli impossibile compiere quegli atti propri di un genitore e che gli sono imposti dall’ordinamento nell’interesse del minore stesso. Impedire ad un genitore l’esercizio della responsabilità genitoriale, estromettendolo dalle scelte fondamentali riguardanti l’esistenza del figlio, determina un improvviso stravolgimento del normale contesto di vita in cui il minore è inserito (Cassazione, sentenza 34456/18).

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