Il Governo attuale ha reiteratamente espresso l’intenzione di razionalizzare l’insieme delle misure di sostegno al reddito, a partire dall’ampiamente dibattuto Reddito di Cittadinanza (RdC), ma ha altresì ribadito l’obiettivo di potenziare l’innovativo strumento introdotto lo scorso anno, conosciuto come “assegno unico e universale“.
In diverse occasioni abbiamo affrontato l’argomento data la sua rilevanza innegabile: si tratta di un sostegno economico rivolto alle famiglie con almeno un figlio a carico, concepito anche come contributo per promuovere la natalità e la genitorialità.
Questo assegno è erogato a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21º anno di età del figlio.
L’importo dell’assegno unico varia in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) della famiglia e all’età dei figli a carico. Tuttavia, ora sappiamo che la maggiorazione del contributo si estenderà anche ai nuclei familiari in cui uno dei genitori sia deceduto, rendendo vedovo il genitore superstite. Questa precisazione è stata fornita da un recente comunicato dell’istituto previdenziale, pubblicato il 17 febbraio scorso.
Ulteriori Dettagli dall’Aggiornamento del 10 Agosto 2023
Attraverso la circolare n.76 datata 10 agosto 2023, l’INPS fornisce ulteriori dettagli sulla fruizione della maggiorazione del beneficio nei casi in cui entrambi i genitori sono lavoratori all’interno di nuclei familiari vedovili.
Per i genitori vedovi: Approvata la Maggiorazione
Il riferimento è al messaggio INPS n. 724/2023, che offre precisazioni sull’applicazione della maggiorazione per genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, nel caso in cui la vedovanza si verifichi durante il periodo di godimento dell’assegno unico. Questo messaggio offre nuove indicazioni sull’assegno unico e universale per i figli a carico, introdotto dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Si fa riferimento a quanto è comunemente chiamato “bonus per il secondo percettore di reddito“.
L’INPS specifica che per le famiglie con entrambi i genitori lavoratori è prevista una maggiorazione di 30 euro al mese per ogni figlio, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione femminile al lavoro. Questo importo viene assegnato in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro.
Per valori di ISEE superiori, la maggiorazione del bonus si riduce gradualmente e, per ISEE superiori a 40.000 euro, il bonus non spetta più. Tuttavia, in generale, l’istituto specifica che la maggiorazione non può essere richiesta nel caso in cui la domanda provenga da un nucleo familiare formato da un solo genitore, anche se lavoratore.
In altre parole, poiché il bonus mira a incentivare il lavoro, la maggiorazione per i genitori entrambi lavoratori non è applicabile nel caso in cui la richiesta provenga da un nucleo monogenitoriale anche se il genitore è lavoratore
Questa posizione dell’INPS è già stata espressa in passato, ma il messaggio n.724 del 2023 fornisce ulteriori delucidazioni, affermando che, per i nuclei vedovili, le regole sono diverse.
Maggiore Protezione per i Nuclei Vedovili
Il messaggio in questione specifica che, tenendo conto dell’inequivocabile fragilità dei nuclei familiari vedovili, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il bonus per il secondo percettore di reddito sarà erogato automaticamente:
- Ai nuclei vedovili in cui il genitore lavoratore deceduto sia stato riconosciuto come tale nell’anno in cui è riconosciuto il diritto al beneficio;
- Senza ulteriori adempimenti per gli utenti interessati, al fine di godere della suddetta maggiorazione.
In breve, ciò implica che, per ottenere il bonus, non è necessario presentare domanda o compiere alcun ulteriore atto burocratico. La maggiorazione dell’assegno unico per i figli a carico non riguarda solo i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, ma si estende anche a quelli in cui uno dei genitori viene a mancare, per un periodo di un anno dalla morte.
Il messaggio n. 724 dell’INPS specifica inoltre che, per le domande di assegno unico presentate a partire dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione sarà applicata fino al mese in corso e cesserà di essere erogata a partire dalla rata dell’assegno successiva, se spettante, a partire dal mese di marzo successivo.
Questa direttiva sarà altresì applicata per le annualità future dell’assegno. Pertanto, la morte del genitore lavoratore nel corso dell’annualità in cui viene concesso l’assegno non comporterà la perdita del bonus fino alla conclusione dell’annualità della prestazione in oggetto.
Il messaggio INPS del 17 febbraio scorso offre chiarezza sulla maggiorazione dell’assegno unico, nel caso in cui i genitori rimangano vedovi durante il periodo di godimento del beneficio. Questo “bonus”, finalizzato all’assistenza, previsto per i nuclei familiari con entrambi i genitori che hanno redditi da lavoro, viene ora esteso anche ai nuclei familiari vedovili.
Questa maggiore prestazione sarà applicata per l’annualità in cui si verifica il decesso del genitore lavoratore e continuerà ad essere erogata fino alla nuova annualità. La maggiorazione verrà assegnata automaticamente per le domande presentate a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente.